Divieto prefettizio detenzione armi e revoca porto d’armi rapporto presupposizione (TAR Piemonte n. 1138 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. e la revoca della licenza di porto d’armi disposta dal Questore sono legati da un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria. Una volta consolidatosi il decreto prefettizio per mancata tempestiva impugnazione, la revoca questorile costituisce conseguenza vincolata, con la conseguenza che le censure avverso di essa sono inammissibili per carenza di interesse. Nel giudizio di affidabilità per la detenzione delle armi, l’Amministrazione può fondare la propria prognosi inferenziale negativa anche su un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza, nonché sull’assenza di un giudizio medico-legale di idoneità psico-fisica. La sopravvenuta estinzione del reato non impedisce all’autorità amministrativa di valorizzare i fatti in sé, nella loro oggettività.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia. A seguito di un sinistro stradale risalente al novembre 2018, i militari della Stazione Carabinieri competente procedevano al ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni detenute, trasmettendo gli atti alla Prefettura per le valutazioni di competenza. Il ricorrente veniva deferito per le violazioni di cui agli artt. 186, comma 7, e 186, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 285/1992. Seguiva decreto penale di condanna e, poi, dichiarazione di estinzione del reato con riduzione della sanzione della sospensione della patente, a seguito dell’esecuzione del lavoro di pubblica utilità.
Espletata la comunicazione di avvio del procedimento e valutata la memoria difensiva, il Prefetto di Torino adottava il decreto di divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente, valorizzando l’abuso di sostanze alcoliche protratto nel tempo, la condanna e l’assenza di documentazione medica attestante l’idoneità psico-fisica. Il Questore revocava quindi la licenza di porto di fucile. Impugnati i rigetti dei ricorsi gerarchici, la causa giungeva alla decisione del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo di rito. Il ricorso gerarchico avverso il decreto prefettizio è stato proposto il 29 aprile 2022, con perfezionamento del silenzio-rigetto al 28 luglio 2022. Il ricorso giurisdizionale avrebbe dovuto essere notificato entro il 27 ottobre 2022, mentre la notifica è intervenuta il 28 ottobre 2022. Il gravame è pertanto irricevibile per tardività nella parte diretta contro il decreto prefettizio.
Da tale consolidamento deriva la seconda statuizione. Poiché l’autorizzazione alla detenzione di armi è presupposto necessario della licenza di porto d’armi, il venir meno della prima comporta la revoca della seconda. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria tra i due provvedimenti, di competenza, rispettivamente, del Prefetto e del Questore. Non è ammissibile che un soggetto continui a portare ed eventualmente usare armi che per esplicito provvedimento non può neppure detenere. Di qui l’inammissibilità per carenza di interesse delle censure avverso il provvedimento questorile.
Il Tribunale esamina comunque il merito. La prognosi inferenziale compiuta dal Prefetto resiste alle censure. La guida in stato di ebbrezza denota scarsa capacità di autodominio ed espone l’interessato e i terzi a pericoli considerevoli; l’Amministrazione può trarre argomenti prognostici negativi anche da reati che non richiedono l’uso delle armi, perché la condotta rivela la carenza dell’autocontrollo necessario per maneggiarle con sicurezza.
Anche l’estinzione del reato non è di per sé rilevante: l’autorità amministrativa può valorizzare i fatti di reato nella loro oggettività per desumere la non completa affidabilità di chi li ha commessi. Il provvedimento prefettizio si fonda inoltre sull’assenza della documentazione medica attestante l’idoneità psico-fisica al possesso delle armi, essendo il ricorrente in carico al servizio per le dipendenze per problematiche alcolcorrelate. Il ricorso è concluso con la duplice declaratoria di irricevibilità e inammissibilità e con il rigetto nel merito; il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Nota della Redazione
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