Verifica di anomalia dell’offerta e divieto di riscrittura ex post dei costi (TAR Sicilia n. 1060 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta la stazione appaltante può valutare la sostenibilità della proposta parametrando il fabbisogno di personale e il costo della manodopera alle singole strutture oggetto di affidamento, quando queste siano fisicamente distinte e il disciplinare le consideri separatamente. Il concorrente non può riscrivere ex post i costi dichiarati in gara, invocando i dati di assenteismo emersi in fase esecutiva, perché ciò altera in modo sostanziale la struttura dell’offerta economica in sede di giustificazioni. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai casi di macroscopica irragionevolezza o illogicità della valutazione tecnica, non potendosi sostituire alle scelte discrezionali dell’amministrazione. Il ricorso volto a censurare l’esclusione e la successiva aggiudicazione è pertanto inammissibile o infondato quando non dimostri l’obiettiva irrazionalità dell’operato dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, aggiudicataria di una procedura aperta indetta da un Comune per la gestione di due asili nido comunali, ha impugnato gli atti con cui la stazione appaltante ne ha disposto l’esclusione per incongruità dell’offerta, la risoluzione del contratto già stipulato e l’aggiudicazione al raggruppamento controinteressato.
L’aggiudicazione originaria era intervenuta in favore della ricorrente, prima classificata. Il raggruppamento secondo graduato aveva impugnato tale esito e il giudice amministrativo aveva accolto il ricorso, imponendo alla stazione appaltante di verificare l’anomalia con istruttoria approfondita in ordine al monte-ore, alla copertura dei turni e al rispetto dei minimi retributivi. Espletata la verifica, il Comune ha escluso la ricorrente e aggiudicato la gara al raggruppamento controinteressato, da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il contenuto delle giustificazioni rese dalla ricorrente. Questa ha indicato 75 settimane di effettiva erogazione del servizio a fronte delle 78 considerate negli atti di gara, ha rideterminato i costi orari dimezzando il valore tabellare dell’assenteismo sulla base di una dichiarazione non supportata da riscontri oggettivi, ha indicato un costo della manodopera di gran lunga inferiore a quello del disciplinare e ha formulato migliorie consistenti in ore aggiuntive per educatori, ausiliari e figure specialistiche.
Su queste basi, considerando 75,5 settimane effettive, il monte-ore necessario secondo i conteggi della ricorrente risulta pari a 56.058,75 ore, mentre il fabbisogno stimato dalla stazione appaltante per le medesime figure è di 64.543,40 ore. Applicando ai fabbisogni stimati i costi orari indicati dalla stessa ricorrente, il costo della manodopera necessario risulta pari a circa 1.250.179,00 euro, cui si aggiungono circa 27.528,81 euro per le figure aggiuntive offerte come miglioria.
Il punto decisivo è il criterio di calcolo del fabbisogno. La ricorrente ha parametrato il monte-ore al numero complessivo di posti dei due nidi, mentre le strutture sono fisicamente distinte e necessitano di personale ad esse esclusivamente dedicato. Le risorse non possono essere “spalmate” su due plessi non contigui, poiché nel disciplinare i due servizi sono considerati separatamente e il costo complessivo della manodopera è indicato in una somma superiore a quella dichiarata dall’offerente.
Né il ricorso a due lavoratori svantaggiati, con conseguenti esoneri contributivi, è idoneo a colmare il gap rilevato. Quanto all’assenteismo, la ricorrente ha richiamato dati maturati in fase di esecuzione, ma non è lecito riscrivere ex post i costi dichiarati in gara: opera il principio che vieta di alterare in modo sostanziale la struttura dell’offerta economica in sede di giustificazioni. Il principio del risultato invocato dalla ricorrente non vale a sanare un’offerta economicamente non sostenibile alle condizioni dichiarate, né la corretta esecuzione del servizio può fondare un affidamento prevalente sulla verifica di congruità. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese in ragione del complessivo svolgimento della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.