Ottemperanza per indennità sostitutiva ferie: giudicato del giudice del lavoro eseguibile davanti al TAR (TAR Sardegna n. 1004 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato che condanni l’amministrazione al pagamento di somme di denaro costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice dell’ottemperanza qualora l’amministrazione non provveda all’adempimento nel termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il TAR accoglie il ricorso dispondendo l’esecuzione del giudicato e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute per un importo di euro 7.022,91, oltre accessori. La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato.
Non essendo seguito il pagamento nel termine di legge, la ricorrente agiva dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli articoli 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza n. 1340/2025 del Tribunale di Cagliari era stata notificata al Ministero presso la sede reale e che dalla relativa attestazione della Cancelleria risultava passata in giudicato per mancata impugnazione.
Il giudice ha quindi verificato che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso infruttuosamente, essendo stato il ricorso notificato ben oltre tale scadenza dal momento della notifica del titolo esecutivo.
L’amministrazione, costituitasi, non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per la propria inerzia. La domanda è stata pertanto ritenuta fondata, con conseguente condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega, il quale dovrà procedere all’esecuzione entro 90 giorni dalla richiesta della parte interessata, con possibilità di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, senza diritto ad alcun compenso.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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