Assegnazione temporanea ex legge 104 richiede incarico specifico non ruolo vacante (TAR Piemonte n. 1131 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore militare di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, incontra il limite posto dall’art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010, che lo circoscrive alle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. La valutazione amministrativa non si esaurisce nella verifica della disponibilità di un posto corrispondente per ruolo e grado, ma deve accertare che presso la sede richiesta esista una collocazione compatibile con lo stato del militare, avuto riguardo alla specifica professionalità, all’incarico posseduto e conseguito. L’esercizio del potere discrezionale implica un bilanciamento tra l’interesse del disabile, quello del lavoratore e le esigenze funzionali dell’Amministrazione, che deve risultare da una congrua motivazione sorretta da elementi ostativi concreti. È legittimo il diniego che dia conto della piena occupazione delle posizioni organiche riferite all’incarico del militare, e non ne snaturi la professionalità formata.

Il Fatto

Una militare in servizio presso un Reggimento Gestione Aree di Transito presentava istanza per ottenere l’assegnazione temporanea in una sede più vicina al domicilio della madre disabile in condizione di gravità, invocando i benefici dell’art. 33, commi 3 e 5, legge n. 104/1992. L’Amministrazione riconosceva i permessi retribuiti, ma comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, rilevando che nella sede indicata le posizioni organiche corrispondenti al ruolo e grado dell’istante erano tutte occupate.

Presentate le osservazioni e indicata un’ulteriore sede, il Ministero della Difesa rigettava definitivamente la richiesta, richiamando l’esigenza di non disperdere la professionalità maturata dal personale militare. La ricorrente impugnava il diniego davanti al giudice amministrativo, lamentando violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento e sviamento di potere. Il Ministero si costituiva resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, ponendo al centro il combinato disposto tra l’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 e l’art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010. Quest’ultima disposizione riserva al personale militare il beneficio della scelta della sede entro il limite delle posizioni organiche previste per ruolo e grado, vacanti nella sede di destinazione richiesta.

Secondo la ricorrente, il concetto di utile collocazione organica andrebbe valutato in senso ampio, considerando l’insieme delle competenze, la scolarità, i corsi professionalizzanti e persino il possesso di patenti di guida. Il Collegio respinge questa impostazione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, osserva che l’inciso ove possibile comporta un necessario bilanciamento tra l’interesse al trasferimento e quello economico-organizzativo del datore di lavoro e che, per il pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità, nella dotazione organica della sede richiesta, di un posto in ruolo compatibile con la specifica professionalità dell’istante.

Il Tribunale ribadisce che il militare deve trovare utile collocazione organica in ragione dell’incarico posseduto: se è stato formato per svolgere un determinato incarico, l’istanza potrà essere accolta solo se nella sede richiesta sia impiegabile in ragione della formazione ricevuta e dell’esperienza posseduta. Non è sufficiente, quindi, il rispetto del principio di equivalenza delle mansioni, occorrendo che nella sede richiesta vi sia una posizione corrispondente per ruolo, grado, specifica professionalità e incarico assegnato.

Il Collegio prende posizione anche sull’orientamento più favorevole al militare, espresso da parte della giurisprudenza amministrativa, rilevando che esso renderebbe la misura pressoché sempre concedibile, quasi un diritto soggettivo, svilendo l’esigenza dell’Amministrazione di allocare efficacemente le proprie risorse e di valorizzare la professionalità dell’istante. Nel caso concreto, le posizioni organiche riferite all’incarico della ricorrente risultavano tutte utilmente occupate; inoltre, non era ravvisabile alcun vizio di motivazione, perché il diniego era sorretto da una congrua istruttoria, né alcuna omissione del preavviso di rigetto, che era stato regolarmente comunicato.

Il ricorso viene pertanto respinto perché infondato, con compensazione delle spese in considerazione della peculiare materia oggetto della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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