Requisito iscrizione elenchi collocamento mirato accertato alla data di scadenza (TAR Calabria n. 377 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In una procedura concorsuale riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/1999, il requisito dell’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ex art. 8 legge n. 68/1999 deve sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. L’amministrazione che bandisce il concorso esercita, in sede di verifica, un potere di mero accertamento delle risultanze del Centro per l’Impiego: essa non ha né il potere né il dovere di sindacare la legittimità della cancellazione dagli elenchi. Il possesso sostanziale del requisito non supplisce alla mancanza del requisito formale richiesto dal bando, trattandosi di procedura riservata in cui l’iscrizione attiva è elemento costitutivo del diritto alla partecipazione. La cancellazione non impugnata opera come fatto ostativo oggettivo, la cui valutazione non può essere rimessa all’amministrazione procedente senza violare la par condicio tra i concorrenti.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico per esami, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/1999, per la copertura di posti di categoria B3 presso la Regione Calabria. Superata la prova scritta con un punteggio superiore alla soglia di sbarramento, è stata esclusa dalla procedura.
Il provvedimento di esclusione si fonda sull’esito dell’istruttoria condotta presso il Centro per l’Impiego competente, dal quale risulta che l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato è cessata per la mancata sottoscrizione del Patto di Servizio nei termini previsti. La ricorrente ha impugnato l’esclusione e la graduatoria finale, sostenendo di possedere il requisito senza soluzione di continuità e contestando l’assenza di una formale convocazione per la stipula del patto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando integralmente le valutazioni già espresse in una precedente pronuncia resa tra le medesime parti in una analoga procedura concorsuale. L’argomento assorbente è di ordine temporale: alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda la ricorrente non risultava iscritta negli elenchi dell’Ufficio per il Collocamento Mirato.
Tale circostanza è oggettiva e incontestata e integra il difetto di un requisito specifico di ammissione, rendendo l’esclusione corretta e doverosa. Il Collegio precisa che non rilevano le ragioni sottese alla mancata iscrizione o alla cancellazione, poiché l’amministrazione ha accertato presso il Centro per l’Impiego il fatto che la ricorrente era sprovvista del requisito dichiarato in sede di domanda.
Quanto alla prospettazione della ricorrente sull’insussistenza dei presupposti di legge per la cancellazione, il Tribunale osserva che l’amministrazione procedente, in sede di verifica dei requisiti, non poteva che prendere atto dell’attestazione rilasciata dall’ufficio competente. Era semmai onere della ricorrente verificare preliminarmente l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, eventualmente contestando agli uffici la cancellazione dall’elenco.
Il Collegio esclude inoltre che sussistano i presupposti per l’eterointegrazione della disciplina, trattandosi di principio di stretta applicazione: il bando non è equivoco nel riservare la procedura selettiva ai soggetti disabili iscritti negli elenchi ex art. 8 legge n. 68/1999.
Quanto alle ulteriori difese, il Tribunale ribadisce che non rilevano né la dedotta assenza di convocazione per la sottoscrizione del Patto di Servizio né il richiamo alla nota ministeriale del 2016. L’amministrazione ha esercitato un mero accertamento sulle risultanze del Centro per l’Impiego, senza il potere di sindacare la legittimità della cancellazione. In assenza di tempestiva impugnazione, la cancellazione opera come fatto ostativo oggettivo, che l’amministrazione non poteva ignorare senza violare la par condicio. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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