Ottemperanza al giudicato confermato in appello e credito residuo (TAR Campania n. 2063 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto per l’esecuzione di una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato è ammissibile anche quando sia pendente l’appello, poiché l’art. 114 cod. proc. amm. consente l’azione esecutiva per le sentenze del giudice amministrativo non definitive, con il solo limite di non introdurre modalità esecutive idonee a modificare irreversibilmente la realtà giuridica. Sopravvenuto il rigetto dell’appello, il giudizio di ottemperanza si converte in esecuzione del giudicato, con accertamento dell’eventuale inadempimento residuo dell’amministrazione. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina alla pubblica amministrazione di provvedere entro un termine e prevede, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 2290/2024, pubblicata il 26.11.2024 e notificata il 29.11.2024, con cui il Comune resistente era stato condannato al pagamento del canone dovuto per l’annualità 2022, oltre interessi moratori, in relazione alla gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione comunale. La sentenza, impugnata in appello e non sospesa, era stata oggetto di parziale adempimento: le parti avevano concordato la liquidazione delle somme non contestate e il Comune aveva versato ulteriori importi nel corso del giudizio.
Invitato formalmente ad eseguire, il Comune è rimasto inerte, secondo la prospettazione della ricorrente, che ha chiesto l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, assumendo che per una sentenza non passata in giudicato sarebbe possibile chiedere solo la determinazione delle modalità esecutive, e ha invocato l’accordo tra le parti, valido fino alla definizione dell’intera vicenda contenziosa. Nelle more è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato n. 9631 del 02.12.2025, che ha respinto l’appello e compensato le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità. La ricorrente aveva richiamato la norma che consente l’azione di ottemperanza anche per le sentenze di primo grado non passate in giudicato, con l’unico limite di salvaguardare il gravame e di non dettare modalità esecutive suscettibili di modificare irreversibilmente la realtà giuridica. Il contemperamento poteva essere ottenuto subordinando il pagamento alla prestazione di idonea cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Il giudice non si sofferma sull’eccezione in termini autonomi, perché la sopravvenuta sentenza di appello ha confermato la decisione di primo grado, eliminando il problema della non definitività.
Il thema decidendum si sposta, dunque, sull’accertamento dell’inadempimento residuo. La sentenza per la cui esecuzione si agisce è stata confermata in appello e il Comune ha parzialmente ottemperato al giudicato, eseguendo una parte del credito. Per la parte residua non è contestato l’inadempimento dell’amministrazione comunale. La fondatezza del ricorso discende direttamente da questo dato.
Quanto all’accordo tra le parti, secondo cui la sua validità si estenderebbe alla definizione dell’intera vicenda contenziosa e non al solo esito del giudizio di primo grado, il Collegio non ne trae argomenti per negare l’esecuzione. La conferma in appello della sentenza di primo grado rende attuale l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere le somme liquidate a titolo di canone, con gli interessi moratori decorrenti dalla costituzione in mora.
L’accoglimento comporta la condanna dell’amministrazione a provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, all’esecuzione del giudicato mediante il pagamento delle somme dovute, comprendenti gli interessi fino alla soddisfazione del credito. In caso di ulteriore inadempimento, su richiesta di parte, sarà nominato un commissario ad acta che provvederà, in sostituzione della pubblica amministrazione, a compiere tutte le operazioni necessarie ad assicurare l’esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente, liquidate in euro 2000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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