DASPO revoca e obbligo di preavviso di rigetto annullato diniego Questore (TAR Piemonte n. 1116 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto a un’istanza di revoca o modifica del DASPO, adottato ex art. 6, comma 5, legge n. 401/1989 su istanza di parte, è illegittimo se l’Amministrazione omette la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10-bis legge n. 241/1990. L’omissione non è sanabile ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, trattandosi di provvedimento ampiamente discrezionale e di violazione espressamente esclusa dal d.l. n. 76/2020. È inoltre viziata da difetto di istruttoria la determinazione che, nel valutare la permanenza della pericolosità, trascuri le pronunce giudiziali che escludono il collegamento tra i fatti contestati e la manifestazione sportiva.
Il Fatto
Il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento restrittivo ex art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, con divieto quinquennale di accesso a manifestazioni sportive, in ragione della pretesa partecipazione a una rissa avvenuta prima di un incontro di Serie A. Dopo aver impugnato la misura con ricorso straordinario al Capo dello Stato, il ricorrente ne ha chiesto la revoca.
L’istanza si fondava su due circostanze: la mancata convalida giudiziale delle prescrizioni accessorie, motivata dall’estraneità dei fatti rispetto alla partita, e l’annullamento da parte del TAR di DASPO emessi per gli stessi fatti a carico di altri soggetti, per difetto del requisito oggettivo di correlazione con la manifestazione sportiva. Il Questore ha respinto l’istanza, ritenendo non sopravvenute circostanze idonee a escludere la pericolosità. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Piemonte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per primo il motivo relativo alle garanzie partecipative, ritenendolo assorbente. È pacifico tra le parti che l’Amministrazione abbia respinto l’istanza senza trasmettere il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990. L’omissione è di per sé sufficiente a travolgere la determinazione impugnata.
Il TAR precisa che la comunicazione era dovuta: l’istruttoria è stata avviata su istanza di parte e si è conclusa con un atto di contenuto provvedimentale. Lo svolgimento dell’istruttoria e la motivazione escludono che si tratti di provvedimento meramente confermativo, come pure sostenuto dalla difesa erariale.
Quanto alla rilevanza funzionale del vizio, il provvedimento ha natura eminentemente discrezionale: non opera quindi la sanatoria dei vizi formali e procedimentali ex art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990. Il Collegio aggiunge che l’atto è successivo al d.l. n. 76/2020, che ha escluso la sanatoria dei vizi non invalidanti in caso di violazione dell’art. 10-bis. All’Amministrazione è pertanto precluso dimostrare in giudizio l’irrilevanza della violazione del contraddittorio procedimentale. In senso conforme viene richiamato TAR Liguria, Sez. I, n. 232 del 2025.
Il primo motivo è fondato nei limiti indicati. L’Amministrazione ha motivato il rigetto sulla mancata sopravvenienza di pronunce che esonerassero il ricorrente in sede penale o travolgessero il DASPO. Tale percorso denota una lacunosa comprensione degli elementi dedotti. Irrilevante, ai fini dell’autotutela, era il mancato annullamento della determinazione presupposta, che avrebbe reso improcedibile l’istanza. Ciò che rileva è l’esistenza di una connessione tra gli illeciti e lo svolgimento di manifestazioni sportive: una pronuncia penale che accertasse l’assenza di tale nesso, pur con condanna, avrebbe costituito elemento favorevole.
Il ricorrente aveva dedotto e documentato che il giudice penale e quello amministrativo avevano più volte escluso la correlazione tra i fatti e la partita. Tra queste, l’ordinanza del GIP aveva affermato la radicale estraneità della rissa all’incontro di calcio, escludendo il collegamento anche occasionale con l’evento sportivo. Non risulta che l’Amministrazione abbia tenuto conto di tali circostanze. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento del diniego ai fini del riesame, fermo l’effetto conformativo sugli oneri istruttori. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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