Iscrizione white list subordinata al titolo abilitativo per l’attività svolta (TAR Lombardia n. 4217 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, commi 52 e 53, legge n. 190/2012 presuppone che l’impresa possieda i titoli abilitativi necessari a svolgere in concreto l’attività cui l’iscrizione si riferisce. La verifica prefettizia non è astratta e generalizzata, ma diretta ad accertare l’effettiva idoneità professionale e la possibilità giuridica di operare nel settore. Ne consegue che l’attività di guardiania di cantieri pubblici, richiedendo l’impiego di guardie particolari giurate ai sensi dell’art. 22 legge n. 738/1982, presuppone il possesso della licenza ex art. 134 TULPS, la cui assenza legittima il rigetto della domanda. La conclusione non muta per l’attività di vigilanza passiva, ammissibile solo in quanto non richieda per legge titoli abilitativi specifici.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della vigilanza privata non armata, ha chiesto alla Prefettura l’iscrizione nella white list per l’attività di portineria e controllo accessi. L’istanza è stata respinta una prima volta per carenza documentale e, dopo un’ulteriore comunicazione, la Prefettura ha confermato l’inammissibilità per il mancato possesso della licenza ex art. 134 TULPS, ritenuta necessaria per le attività di guardiania.

La società ha impugnato il provvedimento, sostenendo l’assenza di una norma che imponga quel titolo per l’iscrizione e la liberalizzazione dell’attività di portierato e vigilanza passiva. Nelle more, il cantiere pubblico oggetto del subappalto ha confermato la natura attiva del servizio di guardiania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso. La comunicazione iniziale si limitava a dichiarare l’istanza inammissibile per mancanza di documentazione, mentre solo la successiva nota ha integrato la motivazione indicando la licenza carente. Il provvedimento impugnato, quindi, non è meramente confermativo, ma ha portata innovativa: l’interesse ad agire è sorto solo dalla sua comunicazione, con richiamo alla Adunanza Plenaria n. 12/2020.

Nel merito, il Tribunale osserva che l’art. 22 legge n. 738/1982 impone che la custodia dei cantieri destinati a opere pubbliche sia affidata a guardie particolari giurate. L’attività di guardiania di cantieri pubblici è dunque necessariamente attiva. Ad essa si applica l’art. 134 TULPS, che vieta a enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari di terzi senza licenza prefettizia, in distinzione dalle ipotesi dell’art. 133 TULPS.

La Corte chiarisce che l’art. 1, commi 52 e 53, legge n. 190/2012 non richiede espressamente la licenza ex art. 134 TULPS, ma la presuppone. L’iscrizione nella white list è riservata a chi si trova nelle condizioni giuridiche di poter svolgere in concreto quella attività. Diversamente, l’iscrizione perderebbe la funzione di controllo preventivo per divenire verifica astratta dell’affidabilità dell’impresa, svincolata dalla sua idoneità professionale.

Non convince neppure la tesi della liberalizzazione del portierato. L’attività di vigilanza passiva è ammissibile solo se non richiede, per legge, titoli abilitativi specifici: così non è per la guardiania di cantieri pubblici. Il richiamo a un precedente del Consiglio di Stato n. 10256/2024, relativo ai criteri di valutazione dell’offerta ex art. 108, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, è ritenuto non pertinente.

Il ricorso è pertanto infondato e respinto; le spese di lite sono compensate in ragione della novità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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