Insufficienza reddituale e difetto di istruttoria nel diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 13386 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, l’accertamento della sufficienza del reddito non è funzionale solo ad esigenze di sicurezza pubblica ma anche ad assicurare l’utile inserimento dello straniero nella collettività nazionale. La soglia minima reddituale, parametrata all’importo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, costituisce requisito minimo indefettibile. L’amministrazione, nella valutazione della capacità reddituale, deve tenere conto non soltanto del reddito dell’istante ma anche dell’eventuale effettivo contributo degli altri membri del nucleo familiare. Il diniego fondato sulla sola insufficienza reddituale è illegittimo per eccesso di potere per difetto di istruttoria laddove il richiedente abbia documentalmente comprovato di aver percepito redditi superiori alla soglia. La comunicazione dei motivi ostativi inserita nel sistema SICITT e notificata all’indirizzo di posta elettronica associato all’utenza integra la piena conoscenza del preavviso, gravando sull’istante l’onere di consultazione costante del portale.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva negato la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. Il diniego era stato preceduto dal preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, l. n. 241/1990, nel quale l’amministrazione aveva evidenziato che il reddito della richiedente era inferiore ai parametri di riferimento, pari a € 8.263,31 per nucleo familiare composto da una persona. La ricorrente deduceva il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria e l’illegittima notifica del preavviso di rigetto, inserito soltanto nel sistema informatizzato “Sicitt”.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato, nel giudizio ampiamente discrezionale relativo alla concessione della cittadinanza rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito. La condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento è funzionale sia a prevenire il rischio che il nuovo cittadino gravi sul pubblico erario sia ad assicurare che il richiedente sia in grado di assumersi i doveri di solidarietà sociale connessi all’appartenenza alla comunità nazionale.
La soglia minima di reddito, non stabilita direttamente dalla normativa, è stata fissata dall’amministrazione con la circolare del Ministero dell’Interno prot. K.60.1 del 5 febbraio 2007, assumendo come parametro l’importo previsto dall’art. 3 del d.l. n. 382/1989, convertito dalla l. n. 8/1990, confermato dall’art. 2, comma 15, l. n. 549/1995. Tale parametro trova riscontro nell’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Il Collegio ritiene che la ricorrente abbia comprovato documentalmente di aver percepito, negli anni dal 2014 al 2018, redditi di importo compreso tra € 16.210 e € 75.072, quindi sempre superiori alla soglia minima richiesta. L’amministrazione ha omesso di valutare adeguatamente tali dichiarazioni fiscali, limitandosi a un generico riferimento all’insufficienza reddituale. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria.
Sono viceversa infondati gli altri motivi. La motivazione del diniego risulta percepibile leggendo congiuntamente il provvedimento finale e il preavviso di rigetto, quali espressione di un unitario percorso valutativo. Quanto alla notifica tramite sistema SICITT, il TAR ribadisce che la piattaforma informatica, in attuazione dell’art. 33, comma 2-bis, d.l. n. 69/2013, consente la gestione telematica del procedimento, e l’indirizzo di posta elettronica associato all’utenza del richiedente costituisce domicilio eletto. L’istante è gravato dall’onere di consultazione costante del portale, sicché la piena conoscenza della comunicazione è integrata dal suo inserimento e dalla mail di notifica.
Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, con obbligo della Prefettura di rideterminarsi sull’istanza di concessione della cittadinanza. Le spese di lite sono compensate.
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Nota della Redazione
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