Il rimborso del pedaggio in caso di cantieri è riequilibrio del sinallagma (TAR Piemonte n. 1005 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso del pedaggio previsto dalle misure dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura autostradale non integra né una fattispecie risarcitoria da fatto illecito né un indennizzo in senso tecnico. Esso costituisce uno strumento di riequilibrio del sinallagma negoziale, fondato sul principio di causalità negli spostamenti di ricchezza, mediante il quale l’utente ottiene la restituzione, integrale o parziale, del corrispettivo già versato quando non abbia tratto l’utilità astrattamente conseguibile dal servizio. Ne deriva che l’Autorità, nel definire il contenuto minimo degli specifici diritti degli utenti ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. e), del D.L. n. 201/2011, può prescindere dalla colpa del concessionario e dall’accertamento di un pregiudizio concretamente risarcibile. Il sindacato del giudice amministrativo sugli atti di regolazione, connotati da discrezionalità tecnica elevata, si arresta alla verifica di plausibilità e ragionevolezza tecnica, non potendosi sostituire la valutazione del regolatore.

Il Fatto

La società concessionaria di un tratto autostradale ha impugnato, con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale, la delibera con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato le misure sul contenuto minimo dei diritti degli utenti nei confronti dei concessionari autostradali. La ricorrente ha dedotto l’irrealizzabilità delle misure informative entro i tempi fissati, la necessità dell’apporto di terzi, l’illogica nozione di viaggio programmato, l’indeterminatezza della misura sul rimborso del pedaggio e l’insostenibilità dei costi, non considerati nel rapporto concessorio.

Successivamente, con motivi aggiunti, la concessionaria ha impugnato la delibera che ha definito il meccanismo di rimborso in presenza di cantieri e di blocchi del traffico, censurando la stima dell’impatto economico, l’automatismo tra cantiere e rimborso, la duplicazione delle penalità, la metodologia di calcolo e le decorrenze delle misure. L’Autorità ha chiesto invano il rinvio e la riunione con altre cause analoghe.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio e riunione, rilevando che le controversie presentano tratti differenziali connessi alle caratteristiche soggettive delle singole concessionarie. Ha poi inquadrato l’attività di regolazione come funzionale all’apertura del mercato, sottolineando che la fase istruttoria assume in tale ambito un peso superiore all’ordinario. Il sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica resta di plausibilità, e la parte lesa deve dimostrare l’irragionevolezza della scelta regolatoria prospettando un’alternativa concreta.

Nel merito, le censure avverso le misure informative sono state disattese: le rilevazioni dei tempi di percorrenza possono essere acquisite anche tramite provider esterni o dai dati di pedaggio, senza imporre investimenti proprietari; la distinzione tra traffico leggero e pesante si traduce in un mero raggruppamento per classi di pedaggio già in uso. Quanto agli obblighi informativi che richiedono l’apporto di terzi, il Tribunale ha osservato che le informazioni devono essere rese solo ove disponibili, secondo il principio ad impossibilia nemo tenetur, e che la misurazione dei dati storici non esige collaborazioni esterne.

La questione centrale riguarda la natura del rimborso. Il Collegio ha escluso la qualificazione in termini risarcitori, per difetto di illiceità, colpa e pregiudizio, e in termini di indennizzo, per la distinzione testuale operata dalla stessa misura tra le due nozioni. Il rimborso è stato ricondotto a uno strumento di riequilibrio del sinallagma, fondato sul principio di causalità negli spostamenti di ricchezza, che restituisce somme già corrisposte quando l’utilità attesa non sia stata conseguita. Da ciò deriva la legittimità delle misure che prescindono da un coefficiente di colpa in capo al concessionario.

Quanto al blocco del traffico, il Tribunale ha richiamato i poteri del concessionario di adottare provvedimenti di limitazione della circolazione, con conseguente possibilità di gestire l’evento. Il meccanismo dei rimborsi, con soglie progressive correlate alla durata del blocco, è stato ritenuto conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, e distinto dal sistema premi/penalità, operante su parametri generali e con effetti differiti. Infine, è stata ritenuta ragionevole la fissazione di termini fissi di applicazione, non subordinabili al recepimento della regolazione nel rapporto convenzionale, per non lasciare la tutela degli utenti a un evento futuro e incerto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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