Onere probatorio della demanialità in capo all’Amministrazione nell’ordine di demolizione (TAR Lazio n. 885/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’Amministrazione afferma la natura demaniale marittima di un’area su cui ricadono opere oggetto di un’ordinanza di demolizione, ricade sull’ente locale la prova certa ed incontestabile in ordine alla proprietà pubblica del sedime. L’occupazione di suolo pubblico non può essere dimostrata in via presuntiva, né può essere traslato sul privato destinatario dell’intimazione a demolire l’onere probatorio che l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 pone a carico dell’Amministrazione. La legittimità dell’ordine di demolizione di opere abusive su area demaniale è subordinata alla previa dimostrazione della demanialità dell’area. L’accertamento della natura demaniale del bene richiede lo svolgimento del procedimento di delimitazione di cui all’art. 32 cod. nav., in contraddittorio con il privato.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria e detentrice di un terreno con sovrastante fabbricato confinante con un’area demaniale marittima, impugnava le ordinanze con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di alcuni manufatti. L’Amministrazione comunale aveva premesso che le opere sarebbero state realizzate su pubblico demanio marittimo, senza alcuna concessione, e aveva rigettato le istanze di condono presentate dalla proprietaria. La ricorrente contestava, tra l’altro, la carenza di prova e di motivazione sul presupposto della demanialità dell’area e la mancata previa diffida alla rimozione delle opere.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla carenza di prova e di motivazione del presupposto fondante delle ordinanze impugnate, ossia la natura demaniale dell’area su cui insistono le opere abusive. A fronte della produzione documentale della ricorrente, volta a dimostrare la proprietà privata del terreno, né il Comune né l’Agenzia del Demanio avevano allegato elementi idonei a contrastare tali risultanze.
Il Collegio ha evidenziato come l’affermazione della demanialità dell’area fosse stata formulata in modo generico, senza alcun elemento di prova o riscontro. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che, quando si afferma la natura demaniale di un’area, l’onere di fornire la prova certa ed incontestabile della proprietà pubblica del sedime grava sull’ente locale. Tale presupposto non può essere dimostrato in via presuntiva e la sua mancata dimostrazione determina la caduta dell’intero atto.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che la presunta demanialità dell’area non era stata previamente accertata in contraddittorio con la ricorrente, come richiesto dall’art. 32 cod. nav. e dall’art. 58 del regolamento per la navigazione marittima. Lo speciale procedimento di delimitazione previsto da tale norma assume carattere indispensabile per l’accertamento dell’esatta posizione dei confini e della corretta perimetrazione dell’area demaniale.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento delle ordinanze impugnate. Le ulteriori censure sono state assorbite, in applicazione del principio della ragione più liquida. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, mentre è stata disposta la compensazione nei confronti dell’Agenzia del Demanio, considerata la sua posizione marginale nel giudizio.
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Nota della Redazione
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