Conguagli tariffari servizio idrico e metodo normalizzato (Cass. civ. Sez. 1 n. 15221 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’Ambito o degli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996, istitutivo del Metodo Tariffario Normalizzato. La delibera non ha portata retroattiva, ma opera la liquidazione “ora per allora” di importi che, in base al previgente metodo, sarebbero già stati riversabili sull’utente attraverso gli incrementi tariffari ivi previsti. La controversia sul rapporto individuale di utenza, in cui il privato contesti l’importo preteso dal gestore, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Un utente del servizio idrico integrato in Sardegna conveniva in giudizio la società gestrice per sentir dichiarare prescritte o comunque non dovute le somme portate da alcune fatture, emesse a titolo di conguagli regolatori per partite pregresse relative agli anni 2005/2011. Il giudice di pace, dopo la parziale cessazione della materia del contendere, rigettava la domanda per il residuo importo.
La società proponeva appello, ma il Tribunale lo respingeva, ritenendo illegittima una tariffa integrativa applicata retroattivamente e disapplicando i provvedimenti regolatori che la sottendevano. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, in adesione alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 23858 del 2025, ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La controversia sul rapporto individuale di utenza, ove il privato contesti l’importo preteso in base a una determinata tariffa, non coinvolge la pubblica amministrazione come autorità e ha natura patrimoniale, sicché spetta al giudice ordinario, conformemente a quanto già affermato da Corte cost. n. 204 del 2004 e dalle successive pronunce Cass. SU n. 29593 del 2022 e n. 4079 del 2023.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha ricordato che il d.lgs. n. 152/2006, pur recependo il principio comunitario del full cost recovery, ha disposto in via transitoria la perdurante applicazione del d.m. 1° agosto 1996 e del Metodo Tariffario Normalizzato, non essendo mai stato emanato il decreto ministeriale previsto dall’art. 154, comma 2. L’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR, nel prevedere la quantificazione e approvazione dei conguagli entro il 30 giugno 2014, ha assunto valore precettivo limitatamente all’individuazione del termine, senza legalizzare il recupero di importi diversi da quelli esigibili in base al metodo vigente nel periodo di riferimento.
Il Metodo Normalizzato conteneva già meccanismi correttivi, quali la revisione triennale delle tariffe e l’intervento dell’Autorità d’Ambito in caso di scostamenti dal piano finanziario, che consentivano di riversare sull’utente i maggiori costi. I conguagli di cui alla delibera costituiscono, pertanto, la liquidazione “ora per allora” di partite già dovute secondo il previgente sistema, senza che possa configurarsi una tariffa integrativa retroattiva in violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi e dell’affidamento nell’esecuzione del contratto di utenza.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Oristano, in persona di altro magistrato, affinché accerti che gli importi quantificati dall’Ente d’Ambito siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nella vigenza del Metodo Tariffario Normalizzato.
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Nota della Redazione
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