Ottemperanza al giudicato: poteri e delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1002 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’Amministrazione rispetto al giudicato civile, ordina l’esecuzione del titolo e nomina il commissario ad acta sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine. L’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato, ben potendo l’incarico essere affidato a qualunque soggetto pubblico o privato dotato di adeguate competenze professionali; la facoltà di delega può essere esercitata a favore di altro dirigente o funzionario, anche di diverso Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici e dal riparto interno delle attribuzioni. Il commissario può impiegare i capitoli di spesa destinati, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. ha carattere sanzionatorio e sollecitatorio, si cumula agli interessi legali già disposti e decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’efficacia della nomina commissariale.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento in suo favore di una somma lorda, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
La parte ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate in capitale e a titolo di interessi legali, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti, anche di rito, dell’azione. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.
Il titolo è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni e ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri ad altro dirigente o funzionario. Il Collegio ha precisato che l’esercizio del potere conferito dal giudice non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del commissario, potendo essere nominato commissario ad acta qualunque soggetto pubblico o privato con adeguate competenze. La delega può essere disposta a favore di altro dirigente o funzionario anche di diverso Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici, per evitare che i mutamenti delle attribuzioni interne costituiscano ulteriore motivo di ritardo.
Quanto alle modalità di adempimento, il commissario può impiegare i capitoli di spesa del Ministero o dell’Ufficio Scolastico Regionale, altri capitoli disponibili scelti secondo buona amministrazione, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
È stata accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, in aggiunta agli interessi già disposti, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio. Il dies a quo è fissato nel giorno di notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento tardivo o in quello da cui ha efficacia la nomina del commissario. Le spese sono poste a carico del Ministero, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari e ridotte per l’obiettiva semplicità dell’attività difensiva.
Il Collegio ha infine rilevato il carattere seriale del contenzioso per mancato riconoscimento di indennità sostitutiva delle ferie non godute e di altri istituti giuslavoristici in danno del personale docente a tempo determinato, e ha disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
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