Legittima l’inclusione di aree esterne al Parco nella rete ecologica del PTCP (TAR Lombardia n. 950 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco può individuare, quali aree di interesse ambientale per la rete ecologica, anche aree esterne al perimetro dell’area protetta, senza che sia necessaria una specifica fonte normativa abilitante ulteriore rispetto alla legislazione regionale. L’art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004 opera un mero rinvio alla legislazione settoriale, ritenendo di interesse paesaggistico i territori di protezione esterna dei parchi come definiti da quella legislazione, senza vincolare la fonte di individuazione. Le scelte di pianificazione paesaggistica e urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e non richiedono motivazione specifica per ogni singola area, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. Lo stato di edificazione esistente non impedisce l’imposizione del vincolo, né la mancata inclusione di aree limitrofe integra disparità di trattamento.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un’area di circa 37.000 mq nel Comune di Bergamo, sulla quale insistono un capannone artigianale e un fabbricato di civile abitazione, hanno impugnato la delibera di Giunta regionale con cui è stata approvata la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale e naturale dei Colli di Bergamo. La variante ha ricompreso le loro proprietà tra le aree di interesse ambientale per la rete ecologica, con assoggettamento a vincolo paesaggistico.
I ricorrenti hanno dedotto l’incompetenza e la carenza di potere, il difetto di istruttoria, l’irragionevolezza e la disparità di trattamento, nonché la violazione dell’affidamento e del principio di proporzionalità. Il Parco ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non essendo le norme immediatamente lesive. Regione, Parco e Comune si sono costituiti chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni di rito, respingendo il ricorso nel merito perché destituito di giuridico fondamento. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha richiamato l’art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004, che qualifica di interesse paesaggistico i parchi e i territori di protezione esterna, operando un rinvio alla legislazione settoriale. La norma non pone alcun vincolo sulla fonte di individuazione di tali territori.
Nemmeno l’art. 32, commi 1 e 2, legge n. 394/1991 prescrive alcunché sulla fonte regionale di determinazione delle aree contigue. Decisiva è invece la disciplina lombarda: l’art. 13, comma 1, L.R. 16/2007 abilita espressamente gli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e le relative varianti ad apportare modifiche alla delimitazione delle aree, anche esterne, del Parco; l’art. 17, comma 3, L.R. 86/1983 consente al piano di disporre modifiche e integrazioni alla delimitazione territoriale della legge istitutiva. Sussiste dunque piena copertura normativa.
I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono infondati. Il Collegio ha ribadito che l’avvenuta edificazione di un’area o il suo degrado non giustificano il recesso dall’intento di proteggere i valori ambientali: l’ambiente rileva come assetto del territorio, anche sotto il profilo scientifico-naturalistico. Lo stato attuale di un’area non incide sulla pianificazione paesaggistica, essendo semmai le scelte pianificatorie a condizionare lo stato futuro delle aree.
Né la mancata inclusione di aree limitrofe integra di per sé illegittimità, essendo l’individuazione delle aree esterne frutto di valutazioni complesse, rispetto alle quali era onere dei ricorrenti denunziare travisamenti o erroneità dell’iter, non delle determinazioni finali. Le scelte restano sostanzialmente insindacabili nel merito.
Anche il quarto motivo è infondato. Le scelte di pianificazione urbanistica godono di ampia discrezionalità e non richiedono motivazione specifica per le singole aree, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. Una destinazione più favorevole previgente non fonda un’aspettativa qualificata tale da imporre motivazione rafforzata. Tali principi valgono a maggior ragione per il PTCP, strumento urbanistico di valenza ambientale con immediata efficacia precettiva. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in deroga al criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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