Visto di reingresso, inerzia del rinnovo preclude gravi motivi di salute (TAR Lazio n. 5546 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il visto di reingresso per lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto costituisce atto dovuto esclusivamente quando concorrano due condizioni: il documento risulti scaduto da non oltre sessanta giorni (termine estendibile fino a sei mesi solo in presenza di comprovati gravi motivi di salute) e il rinnovo del titolo di soggiorno sia stato richiesto nei termini. Qualora il rinnovo non sia stato tempestivamente richiesto e il permesso risulti scaduto da oltre sei mesi, il diniego di reingresso è legittimo, essendo la fattispecie estranea a quella normativamente prevista. Le ragioni di salute addotte solo in giudizio a giustificazione dell’allontanamento, ma mai rappresentate in sede procedimentale, non possono incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato, né fondare nuove censure in corso di causa, configurandosi altrimenti una inammissibile mutatio libelli.
Il Fatto
Una cittadina straniera presentava domanda di visto di reingresso per fare rientro in Italia, dove risiedeva il nucleo familiare. La Questura competente esprimeva parere negativo per mancato possesso dei requisiti di cui al decreto interministeriale 850/2011 e all’art. 8 del d.P.R. n. 394/1999, atteso che il permesso di soggiorno risultava scaduto da oltre sessanta giorni al momento della richiesta di rinnovo. Il Consolato Generale d’Italia a Shanghai adottava conseguentemente il provvedimento di diniego.
La ricorrente impugnava l’atto, deducendo violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo e difetto di istruttoria e di motivazione, assumendo di essersi allontanata dall’Italia per sottoporsi a un delicato trattamento di inseminazione artificiale, che avrebbe reso rischioso il rientro tempestivo, e lamentando l’omessa valutazione del proprio inserimento socioeconomico. L’Amministrazione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che l’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 394/1999 subordina il rilascio del visto di reingresso alla duplice condizione che il documento di soggiorno sia scaduto da non più di sessanta giorni e che il rinnovo sia stato richiesto nel rispetto dei termini. Il medesimo articolo prevede l’estensione del termine fino a sei mesi soltanto in presenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei parenti di primo grado o del coniuge, ferma restando la necessità del tempestivo deposito dell’istanza di rinnovo.
La disciplina del decreto interministeriale n. 850/2011 è stata interpretata nel senso che il visto di reingresso può essere concesso solo nelle fattispecie ivi tassativamente indicate: permesso scaduto da non oltre sessanta giorni (o sei mesi per motivi di salute) con richiesta di rinnovo nei termini, senza nulla osta della questura; ovvero, per il solo caso di allontanamento per obblighi militari, senza limiti di tempo e con nulla osta della questura se la scadenza supera i sei mesi. La fattispecie dedotta in giudizio non rientrava in alcuna di queste ipotesi.
Nel caso di specie, la richiesta di visto è stata presentata ben oltre il termine di sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno e, soprattutto, il rinnovo non era stato chiesto nei termini. La Sezione ha quindi concluso che, anche volendo applicare la più ampia finestra temporale dei sei mesi, la vicenda non potrebbe comunque rientrare nella fattispecie legale, con la conseguenza che il diniego di reingresso assume portata vincolata e ogni ulteriore valutazione, compresa l’integrazione socioeconomica del richiedente, risulta irrilevante.
Quanto alle doglianze relative alle condizioni di salute, il Collegio ha evidenziato che le stesse non erano state addotte in sede di istanza, nella quale erano stati genericamente menzionati “motivi di Covid 19”. Tali giustificazioni, non avendo fatto ingresso nel procedimento, non potevano incidere sulla legittimità dei provvedimenti impugnati. È stata infine dichiarata la inammissibilità delle censure relative alla causale indicata nell’istanza, sollevate solo con memoria tardiva, trattandosi di argomenti nuovi rispetto al ricorso introduttivo.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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