Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1866 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza di un giudicato e la permanenza dell’inadempimento dell’Amministrazione, senza riesaminare il merito della pretesa. Ove consti la condanna pecuniaria passata in giudicato e il debitore non alleghi né provi l’avvenuto pagamento o altri fatti estintivi, il ricorso è fondato e va accolto. L’Amministrazione deve essere condannata all’adempimento entro un termine assegnato, con nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i minimi tariffari applicabili, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Un docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con le medesime modalità riconosciute al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, condannando il Ministero ad accreditare sulla carta l’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione.
Il ricorrente ha chiesto la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la ricorrenza dei presupposti dell’ottemperanza. Dal testo emerge che la sentenza di condanna è passata in giudicato, che la pronuncia è stata regolarmente notificata all’Amministrazione scolastica debitrice e che sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica.
L’Amministrazione resistente, pur costituendosi, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. Il ricorso è stato pertanto ritenuto documentalmente fondato e accolto.
Il Tribunale ha quindi condannato l’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico del Ministero. Il commissario dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati, depositando gli atti esclusivamente tramite la procedura PAT.
Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate, avendo riguardo analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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