Ingiunzione di demolizione tardiva senza obbligo di motivazione sull’interesse pubblico (TAR Sicilia n. 1870 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di demolizione di un immobile abusivo, mai assistito da alcun titolo edilizio, costituisce atto di natura vincolata, rigidamente ancorata al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto. Essa non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio trova piena applicazione anche quando l’abuso sia qualificato di lieve entità, purché ricorrano le condizioni dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere non genera alcun affidamento tutelabile idoneo a imporre un obbligo motivazionale rafforzato. Grava sul ricorrente l’onere di allegare e provare la natura non essenziale delle variazioni e l’esistenza del titolo edilizio.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere di tamponatura del piano primo e del piano secondo e delle finiture generali di un edificio, realizzate in assenza di titolo abilitativo e in ampliamento rispetto a quanto originariamente assentito.
Il provvedimento richiama due precedenti ordinanze di demolizione, risalenti al 2001 e al 2003, mai eseguite. L’immobile era stato trasferito al ricorrente con atto del 2018. Il ricorrente ha dedotto la natura non essenziale degli abusi, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione, invocando l’affidamento ingenerato dal tempo trascorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Sul primo motivo, il ricorrente non ha dimostrato la portata tecnica della propria asserzione e non ha chiarito perché non ricorrano le condizioni di cui all’art. 32 d.P.R. n. 380/2001 in tema di variazioni essenziali. Non ha neppure prodotto il titolo edilizio invocato, di cui non ha indicato gli estremi.
Sul dedotto difetto di motivazione, il Collegio richiama il pronunciamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2017, seguito dalla pressoché uniforme giurisprudenza successiva. Il provvedimento che ingiunge, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso.
Tale principio, precisa il Tribunale, trova piena applicazione anche agli abusi di lieve entità, la quale nel caso concreto è stata puramente asserita e non illustrata. Resta ferma la necessità che ricorrano le condizioni previste dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, relative agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
Il ricorso è quindi respinto. Il Collegio condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, e nulla dispone quanto ai rapporti con la parte non costituita.
Nota della Redazione
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