Accessori di sentenza esecutiva: ottemperanza parziale e commissario ad acta (TAR Basilicata n. 122 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’avvenuto pagamento della sorte capitale in corso di causa non comporta l’integrale cessazione della materia del contendere, laddove l’Amministrazione non abbia corrisposto anche gli accessori come per legge statuiti dal giudice ordinario. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato cessato limitatamente al capitale e accolto per il residuo profilo, con assegnazione all’Amministrazione del termine di sessanta giorni per provvedere, nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, rimasta inadempiente sino alla costituzione in giudizio, giustifica la condanna alle spese anche in caso di parziale cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 255/2025 del Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di una somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La Cancelleria del Tribunale aveva attestato il passaggio in giudicato della sentenza. Solo in data 23 dicembre 2025, l’Ufficio scolastico provinciale aveva comunicato l’avvenuto accredito delle annualità dovute, ma la ricorrente lamentava il mancato pagamento degli accessori.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha verificato preliminarmente il rispetto dei termini di cui agli artt. 114 e 87 cod. proc. amm. e l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, condizione necessaria per l’ammissibilità del ricorso in ottemperanza. Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento della sorte capitale, come confermato anche dal procuratore della ricorrente in udienza, ma non aveva corrisposto gli accessori come per legge, pure statuiti dal giudice ordinario.
Su tale presupposto, il giudice amministrativo ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente al capitale e ha accolto il ricorso per il residuo profilo, affermando l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza azionata mediante il pagamento degli accessori. L’obbligo è stato assistito dall’assegnazione del termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e dalla nomina del commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma o di un funzionario delegato, con compenso liquidato in € 300,00 a carico del Ministero.
Il Collegio ha altresì applicato la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo. Ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate forfettariamente in € 500,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, sulla base del principio di soccombenza nella parte in cui l’Amministrazione aveva dato esecuzione solo parziale al titolo giudiziale.
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Nota della Redazione
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