Il sistema di prenotazione e consegna delegata non elude il divieto di vendita online di farmaci veterinari (TAR Lazio n. 14029 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari soggetti ad obbligo di prescrizione è vietata ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 218/2023. Non è configurabile come legittimo servizio di prenotazione telematica il sistema che consente all’utente di selezionare e pagare online il farmaco, autorizzando un soggetto terzo al ritiro presso la farmacia e alla successiva consegna a domicilio tramite corriere. Siffatta operatività integra una sostanziale elusione del divieto normativo, connotandosi come vendita a distanza, irrilevante essendo la scissione formale tra acquirente, mandatario e venditore. La mancata comunicazione di avvio del procedimento è legittima ove sussistano ragioni di celerità connesse alla tutela della salute pubblica. L’oscuramento del sito è misura proporzionata in caso di recidiva, non richiedendo l’indizione della conferenza di servizi in presenza di urgenza.
Il Fatto
La ricorrente, impresa operante nella vendita al dettaglio di farmaci veterinari, ha impugnato il decreto ministeriale che ha disposto l’oscuramento del proprio sito internet per asserita violazione del divieto di vendita online di medicinali soggetti a prescrizione. La società ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e la mancata indizione della conferenza di servizi, sostenendo che il sistema adottato configurasse non una vendita a distanza, bensì un servizio di prenotazione telematica propedeutico alla vendita fisica in sede. L’utente, conclusa la prenotazione, poteva delegare un soggetto terzo, giuridicamente distinto, all’acquisto materiale del farmaco e alla consegna al domicilio.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. In primo luogo, ha escluso la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, ravvisando le ragioni di celerità che legittimano l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento nella necessità di tutela della salute pubblica, secondo l’approccio “One Health”. Il Tribunale ha inoltre precisato che la lesione del contraddittorio procedimentale è rilevante solo se la parte dimostri che avrebbe potuto introdurre elementi idonei a influire sull’esito del procedimento.
Quanto al merito, il Collegio ha chiarito che le articolate modalità di vendita non sottraggono la condotta all’ambito applicativo del divieto di vendita a distanza di cui all’art. 27 d.lgs. n. 218/2023. Dalle risultanze istruttorie, infatti, è emerso che gli acquirenti perfezionavano l’acquisto online, provvedevano al pagamento tramite carta di credito o bonifico e ricevevano i farmaci al proprio domicilio mediante corriere espresso. Tale operatività, a prescindere dallo schema formale incentrato sulla delega a un terzo, realizza una vendita a distanza in concreto, determinando una elusione della norma.
Il Tribunale ha respinto anche la censura avverso la mancata conferenza di servizi, rilevando il potere-dovere dell’amministrazione di adottare misure inibitorie in casi di urgenza. Ha infine giudicato proporzionato l’oscuramento, considerata la natura recidiva della condotta, già sanzionata e diffidata in precedenza a cessare l’offerta di vendita online di medicinali con obbligo di prescrizione.
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Nota della Redazione
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