Silenzio assenso escluso per l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria degli abusi (C.G.A.R.S. n. 341 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica in sanatoria non si forma il silenzio assenso di cui all’art. 46 della l.r. Sicilia n. 17/2004, perché l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, operante in Sicilia per il rinvio dinamico dell’art. 7, comma 1, della l.r. n. 5/2011, esclude il meccanismo per i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e ha implicitamente abrogato la norma regionale. Il divieto di sanatoria postuma dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 si applica secondo il principio tempus regit actum e impedisce il rilascio del titolo per gli interventi che abbiano determinato creazione di superfici o volumi utili. Tali previsioni eccezionali sono di stretta interpretazione, con valutazione complessiva e non atomistica delle opere abusive. Il provvedimento di diniego ha carattere vincolato e non è preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi.
Il Fatto
Un privato aveva realizzato nel Comune di Lipari, in area tutelata dal Piano territoriale paesistico delle Isole Eolie, un terrazzo con sottostante garage interrato, una cisterna e una scala esterna in muratura. Presentata istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.-l. n. 269/2003, la Soprintendenza esprimeva parere contrario al mantenimento delle opere.
Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso, condannando il ricorrente alle spese. Il privato proponeva appello, deducendo l’illegittimità del diniego per essersi formato il silenzio assenso, l’erronea applicazione delle norme sulla sanatoria, l’omessa pronuncia su un motivo di primo grado e la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la tesi del silenzio assenso. L’art. 46 della l.r. Sicilia n. 17/2004 prevede un termine perentorio di 120 giorni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni paesaggistiche, con formazione del silenzio favorevole in caso di inerzia. Tuttavia, dopo la pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 155 del 2021, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere operante nell’ordinamento siciliano l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che esclude il silenzio assenso nei procedimenti sul patrimonio culturale e paesaggistico. Da ciò l’abrogazione implicita della norma regionale sopravvenuta.
La Corte aggiunge che la previsione dell’art. 46 riguarda le autorizzazioni ad eseguire opere, non le istanze di sanatoria per interventi già realizzati, regolate da normativa speciale di stretta interpretazione. Né vale invocare l’art. 29 della l.r. Sicilia n. 7/2019, che a sua volta esclude il silenzio assenso per ambiente e paesaggio, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 160 del 2021.
Quanto alla disciplina applicabile, il Collegio ribadisce il principio tempus regit actum: gli abusi edilizi sono illeciti permanenti e la compatibilità paesaggistica va valutata al momento dell’esame della domanda. L’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 vieta la sanatoria postuma, salvo le ipotesi eccezionali dell’art. 167, comma 4, di stretta interpretazione. La Corte esclude ogni lettura riduttiva delle opere, che hanno determinato aumento di superfici e volumi.
Sul motivo di omessa pronuncia, il Collegio ricorda che il vizio può essere eliminato dal giudice di appello, che decide nel merito. Nel merito, la valutazione degli abusi impone una visione complessiva, non atomistica, delle opere. Infine, il diniego, in quanto a contenuto vincolato, non richiede la comunicazione dei motivi ostativi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la mancata difesa dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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