Offerta economica difforme dal tariffario di gara e inammissibilità del soccorso istruttorio (TAR Sicilia n. 1855 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’offerta economica che indichi un ribasso percentuale unico, ma non consenta di evincere a quale tariffario di gara sia riferito il calcolo dei prezzi unitari richiesti a pena di esclusione, è inammissibile. La lex specialis di gara, ove non annullata, costituisce il parametro di scrutinio della legittimità delle ammissioni e delle esclusioni, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 36/2023. Il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 opera esclusivamente sui requisiti soggettivi degli operatori economici e non sulle caratteristiche dell’offerta tecnico-economica. L’eventuale regolarizzazione postuma è preclusa dal soccorso istruttorio, escluso per la documentazione che compone l’offerta economica ai sensi dell’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.

Il Fatto

Una società ha impugnato l’aggiudicazione definitiva di una gara per il service annuale di anatomia patologica, disposta in favore di altra concorrente. L’aggiudicazione seguiva a un precedente contenzioso concluso in appello, che aveva imposto all’amministrazione l’indizione di una nuova procedura con il criterio indicato in quella sede.

La ricorrente ha dedotto, con un’unica articolata censura, l’inammissibilità dell’offerta economica dell’aggiudicataria per violazione del punto 15 del disciplinare e del capitolato tecnico, nonché la sua intrinseca contraddittorietà; in subordine ne ha contestato l’anomalia e la non convenienza. Ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il punto 15 del disciplinare impone, a pena di esclusione, che l’offerta economica indichi sia la percentuale di sconto unica da applicare su tutte le voci del tariffario SIAPEC, sia il prezzo unitario di ciascun elemento, già al netto dello sconto. Il capitolato tecnico richiama, tra i documenti a base di gara, il medesimo tariffario.

La ricorrente si è attenuta a tali prescrizioni. L’aggiudicataria ha invece presentato un’offerta che se ne discosta, indicando un ribasso unico del 49,50% non confermato — con riferimento al tariffario posto a base di gara — dai prezzi scontati per le prestazioni richieste. Dagli atti non è evincibile a quale tariffario la controinteressata abbia fatto riferimento: tale modalità di presentazione dell’offerta la rende inammissibile, a prescindere dal suo contenuto migliorativo o peggiorativo rispetto a quella della ricorrente.

Il Tribunale esclude che l’inammissibilità possa essere superata con la spiegazione postuma offerta in giudizio. La tesi secondo cui l’unica base di calcolo ragionevole sarebbe stata la colonna “Tariffa proposta” è ritenuta del tutto indimostrata, mentre la ricorrente ha illustrato il meccanismo del tariffario SIAPEC, secondo cui i prezzi applicabili sono quelli “in verde”.

Non viene in rilievo il principio di tassatività delle cause di esclusione, che riguarda i soli requisiti soggettivi degli operatori; le caratteristiche dell’offerta divergenti dalla lex specialis vanno valutate alla stregua dell’art. 107 del d.lgs. n. 36/2023, che assume il bando e i documenti di gara a parametro di scrutinio. È inoltre esclusa la possibilità di soccorso istruttorio per l’offerta economica: l’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 non consente di sanare omissioni o irregolarità della documentazione che compone l’offerta. Nella specie la richiesta di chiarimenti è intervenuta solo dopo la notifica del ricorso, e la stazione appaltante poteva unicamente chiedere chiarimenti a contenuto invariato.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti gravati e dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a., sussistendo l’interesse e la possibilità del subentro. L’accoglimento della domanda di subentro comporta reintegrazione in forma specifica del danno, satisfattiva di ogni ulteriore pretesa, non essendo provati ulteriori danni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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