Ottemperanza al decreto ingiuntivo e superamento della sospensione per riequilibrio (TAR Sicilia n. 1854 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo, l’approvazione definitiva del piano di riequilibrio finanziario da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti determina il venir meno della causa di sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, cui va equiparato il giudizio di ottemperanza. Superato tale ostacolo, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’ente di dare integrale esecuzione al giudicato e assegna un termine per l’adempimento. La mera proposizione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio non integra adempimento, né fatto estintivo del credito. Per il caso di persistente inerzia va nominato un commissario ad acta.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese, che aveva ordinato al Comune intimato il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi, spese e accessori. Il titolo era divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione.

Dopo l’adozione del decreto di esecutorietà, la ricorrente ha ri-notificato il titolo al Comune, ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il termine è decorso inutilmente e l’amministrazione non ha eseguito il pagamento. La società ha quindi chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario per l’ipotesi di perdurante inadempimento e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accerta che la ricorrente vanta un credito insoluto e che è documentata la ri-notifica del titolo presso la sede dell’amministrazione, con il rispetto del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’ente, dal canto suo, non ha allegato l’avvenuto pagamento né ha eccepito fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito.

Il punto giuridico centrale riguarda la sospensione delle procedure esecutive. L’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 blocca le esecuzioni durante la procedura di riequilibrio, e a tale disciplina è equiparato, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di ottemperanza. Nel caso concreto, però, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha approvato il piano di riequilibrio del Comune: è superata la causa di sospensione.

Il Collegio respinge la difesa dell’ente. La sola proposizione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio non equivale al pagamento, né vale a estinguere il credito azionato. La ricorrente ha inoltre evidenziato di non avere notizia dell’approvazione definitiva della proposta e di non avere ricevuto gli interessi.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Il Tribunale ordina al Comune di dare integrale esecuzione al titolo e gli assegna un termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, incarica il Segretario generale alla Presidenza della Regione Siciliana di individuare un dirigente che assuma l’incarico di commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere entro ulteriori 60 giorni. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza secondo l’art. 71 del medesimo d.P.R. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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