Ottemperanza al giudicato su bonus Carta Docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1787 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, la domanda volta a ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’amministrazione al pagamento di somme di denaro è ammissibile quando il titolo sia divenuto definitivo e siano stati espletati gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. Tra questi rileva il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996. Accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine determinato e nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempienza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha chiesto al giudice amministrativo di dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale del lavoro. Con quel provvedimento l’amministrazione era stata condannata a pagargli la somma di euro 1.000,00 a titolo di bonus Carta del Docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
L’amministrazione non ha dato attuazione al titolo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, verificando in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione. La sentenza posta a fondamento del ricorso è passata in giudicato, come attestato dal documento in atti del 18 settembre 2025.
Il Tribunale ha poi scrutinato gli adempimenti richiesti per la proponibilità dell’azione di ottemperanza. Il titolo è stato notificato presso la sede dell’amministrazione l’8 maggio 2023. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 7 novembre 2025, dunque dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996.
Accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione, il Collegio ha ordinato l’esecuzione integrale del titolo mediante il pagamento delle somme indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato sin d’ora il commissario ad acta nell’ufficio dirigenziale individuato in motivazione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine l’amministrazione non abbia adempiuto, adottando ogni misura idonea al pagamento entro i successivi sessanta giorni. Per l’incarico non è riconosciuto alcun compenso, in applicazione del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, ritenuto applicabile in via analogica anche alle altre condanne al pagamento di somme. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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