Il ripiano per i dispositivi medici è attività vincolata e la relativa controversia appartiene al giudice ordinario (TAR Lazio n. 13780 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui la Regione, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, individua l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 non costituisce espressione di potere autoritativo, ma si sostanzia in un’attività meramente ricognitiva e riepilogativa, interamente vincolata nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità procedurali. La situazione giuridica azionata dal fornitore è, pertanto, di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il meccanismo del payback è noto alle imprese fin dal 2015, sicché non lede il legittimo affidamento né altera gli esiti delle procedure di evidenza pubblica, operando ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato, con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale, una pluralità di atti statali e regionali concernenti il c.d. payback per gli anni 2015-2018, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e il decreto della Regione Veneto che ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, quantificando gli importi dovuti.
La ricorrente ha dedotto vizi di legittimità propri dei provvedimenti, vizi derivati dalla presunta incostituzionalità della normativa di riferimento e vizi conseguenti alla violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento e della libertà di impresa. Le amministrazioni intimate si sono costituite resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamati i precedenti della Sezione in materia, ha innanzitutto escluso la fondatezza delle censure relative alla tardiva e retroattiva determinazione dei tetti di spesa regionali. La misura del tetto nazionale, pari al 4,4% del fabbisogno sanitario, era nota fin dal 2014 e lo stesso meccanismo di ripiano, con le relative quote percentuali, era già delineato dall’art. 9-ter d.l. n. 78/2015. La ricorrente, come gli altri operatori, era pertanto edotta dell’alea contrattuale connessa alla fornitura in eccesso rispetto al tetto, non potendo fare alcun affidamento nel mantenimento integrale del prezzo di vendita.
Quanto alla trasparenza del procedimento, la Corte ha evidenziato che il decreto ministeriale di certificazione ha specificato le basi di calcolo dello scostamento, facendo riferimento ai dati del modello CE consolidato regionale, e che le tabelle allegate indicano in modo matematico gli importi dovuti dalle aziende. La legge e i decreti attuativi hanno, quindi, fornito indicazioni sufficientemente chiare sull’iter di calcolo, non essendo configurabile un contraddittorio generalizzato che avrebbe trasformato il procedimento in una sorta di cogestione della spesa.
Con riguardo alla metodologia di calcolo, il Tribunale ha ritenuto legittima la considerazione del fatturato al lordo dell’IVA, poiché lo Stato e le Regioni acquirenti rivestono la qualifica di consumatori finali, su cui l’imposta grava effettivamente. Il payback, inoltre, non incide sugli esiti delle gare pubbliche, non alterando né l’entità della fornitura né il prezzo del prodotto, ma operando sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori in modo prevedibile.
Le censure di illegittimità costituzionale sono state superate con il rinvio alla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, ritenendo l’art. 9-ter munito di sufficienti indicazioni procedurali a garanzia della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte concernente il decreto regionale di approvazione degli elenchi e degli importi. L’attività demandata alla Regione, infatti, è priva di qualsiasi margine di discrezionalità, anche tecnica, riducendosi a una verifica contabile e alla compilazione di un elenco sulla base di presupposti già interamente predeterminati a livello statale. Ne consegue che la controversia ha ad oggetto un rapporto ormai paritario, a valle del potere autoritativo, involgente un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo del quantum debeatur, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 11 c.p.a.
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Nota della Redazione
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