Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto provvedimento espresso di rigetto (TAR Lazio n. 13173 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in un Paese membro dell’Unione Europea, ex artt. 31 e 117 c.p.a., diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione, nel corso del giudizio, adotti un provvedimento espresso di rigetto nel merito e lo depositi in atti. La circostanza che la risposta sia pervenuta oltre i termini di legge non incide sulla declaratoria di cessazione, ma integra i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato in data 23 giugno 2025 un’istanza volta al riconoscimento, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna. Rimasta priva di riscontro, aveva proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. innanzi al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo altresì l’ordine all’Amministrazione di provvedere.
Nelle more del giudizio, il Ministero si costituiva in giudizio e, in data 14 luglio 2026, depositava agli atti di causa il provvedimento del 9 luglio 2026 con cui l’istanza veniva rigettata nel merito per carenza dei presupposti giuridici richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la sopravvenuta adozione del provvedimento espresso di rigetto, intervenuta prima della decisione e ritualmente prodotta in giudizio, aveva integrato compiutamente la funzione provvedimentale cui l’Amministrazione era obbligata. L’interesse azionato con il ricorso avverso il silenzio, avente ad oggetto esclusivamente l’emanazione di un atto conclusivo del procedimento, risultava pertanto integralmente soddisfatto, ancorché in senso negativo per la ricorrente.
Ne consegue che non residuava alcuna utilità giuridica da riconoscere in favore della parte istante sotto il profilo dell’accertamento dell’obbligo di provvedere, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale ha osservato che la risposta ministeriale era pervenuta oltre i termini di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, essendo stata adottata solo a seguito dell’instaurazione del giudizio. Tale circostanza, pur non ostando alla declaratoria di cessazione, integrava gli estremi della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, con condanna della stessa alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidate in € 500,00 oltre oneri ed accessori.
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Nota della Redazione
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