Ottemperanza al giudicato sul bonus Carta del Docente e poteri del commissario (TAR Sicilia n. 1786 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza passata in giudicato e siano stati espletati gli adempimenti cui la legge subordina la proponibilità dell’azione, cioè la notificazione del titolo alla pubblica amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata la perdurante inadempienza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, perché provveda in caso di ulteriore inerzia. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, a titolo di bonus Carta del Docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, della somma di euro 500,00 per il lavoro svolto alle dipendenze del medesimo Ministero. L’amministrazione non aveva dato attuazione al provvedimento.
La parte ha pertanto agito in ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, verificando in via preliminare la sussistenza di tutti i presupposti dell’azione. La sentenza di condanna è passata in giudicato, come attestato dal certificato in atti del 9 settembre 2025, e risulta notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 3 febbraio 2024.
Quanto al requisito temporale, il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 7 novembre 2025, dunque dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Tale condizione di proponibilità è stata quindi correttamente rispettata.
Accertata la perdurante inadempienza, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme indicate nei limiti precisati in ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici operante nell’ambito del competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario dovrà attivarsi, su apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine l’amministrazione non abbia adempiuto, adottando ogni misura idonea al pagamento entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Quanto al profilo economico, il Collegio ha escluso qualsiasi ulteriore compenso per il commissario, applicando analogicamente il principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001, esteso alle condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 500,00, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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