Ottemperanza al giudicato su bonus Carta Docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1788 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando risultino accertati il passaggio in giudicato della sentenza e gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione esecutiva. Costituiscono presupposti necessari la notifica del titolo all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 e la mancata esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato all’amministrazione e, per la sola ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e senza ulteriore compenso in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 52/2024 con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 2.000,00 a titolo di bonus Carta del Docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per il servizio prestato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. L’amministrazione non ha dato attuazione al provvedimento.

La ricorrente ha quindi proposto azione di ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 27 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, applicato l’art. 114 c.p.a., ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda. Il primo è il passaggio in giudicato della sentenza, attestato in atti al 12 settembre 2025.

Il secondo profilo riguarda gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. Il giudice rileva che la sentenza è stata notificata presso la sede dell’amministrazione in data 30 giugno 2024. Il ricorso in ottemperanza è stato poi notificato all’ente il 7 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996.

Accertata la persistente inesecuzione, la domanda è accolta. Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo mediante il pagamento delle somme indicate, nei limiti precisati in ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Segue la nomina del commissario ad acta nella persona del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. L’ausiliario dovrà attivarsi, su istanza di parte, solo qualora alla scadenza del termine l’amministrazione non abbia adempiuto, provvedendo entro ulteriori 60 giorni.

Il Collegio esclude ogni ulteriore compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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