Porto d’armi, la sola parentela con pregiudicati non basta al diniego (TAR Sicilia n. 1708 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi, subordinata a un giudizio pienamente favorevole dell’Autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità e sul corretto uso delle armi. Il rilascio e il rinnovo delle relative licenze implicano una valutazione discrezionale, da esercitare attraverso un giudizio prognostico sulla personalità dell’istante. Tale potere deve però essere sorretto da un’adeguata istruttoria e da una motivazione puntuale: l’Amministrazione non può denegare il permesso limitandosi ad addurre il solo rapporto di parentela o di affinità con soggetti pregiudicati, senza valutarne concretamente l’incidenza sul giudizio di affidabilità. La valutazione della possibilità di abuso, pur fondata su considerazioni probabilistiche, esige che siano evidenziate le circostanze di fatto idonee a dimostrare una contiguità o frequentazione effettiva e attuale, capace di incidere sul comportamento del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura ha respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il diniego si fonda sulla familiarità dell’istante con soggetti controindicati, segnatamente due fratelli destinatari di divieto di detenzione di armi e munizioni e gravati da precedenti penali.
Dagli atti istruttori emerge che i predetti familiari non convivono con il ricorrente da molti anni, appartenendo a nuclei familiari distinti. L’Amministrazione ha valorizzato la circostanza che i fratelli risiedono nel medesimo piccolo Comune e nella stessa contrada. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 12, 42 e 43 del T.U.L.P.S., oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che il diniego si baserebbe sulla mera parentela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio, richiamato dalla Corte cost. n. 440 del 1993, secondo cui il porto d’armi è un’eccezione al divieto generale, consentita solo a soggetti verso i quali l’Autorità possa formulare un giudizio pienamente favorevole. Ne deriva che il rilascio e il rinnovo implicano una valutazione discrezionale sull’affidabilità del richiedente, quale autorizzazione di polizia finalizzata alla tutela preventiva dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il TAR chiarisce però che tale potere deve essere esercitato con un’istruttoria adeguata e una motivazione puntuale, idonea a evidenziare in modo concreto le ragioni per cui gli elementi valorizzati siano sintomatici della non affidabilità. In linea di principio l’Amministrazione non può denegare il permesso adducendo il solo rapporto di parentela con soggetti pregiudicati, senza valutarne concretamente l’incidenza sulla probabilità di abuso delle armi.
Il Collegio richiama sul punto una serie di precedenti conformi: TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2901 del 2025; TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 1851 del 2024; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., n. 275 del 2017; TAR Catania n. 1206 del 2020. Da essi si desume che la valutazione della possibilità di abuso, pur legittimamente probabilistica, non può prescindere da una congrua istruttoria, della quale dar conto in motivazione, per evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il richiedente pericoloso a causa del concreto atteggiarsi della relazione di parentela.
Applicando tali principi, il TAR rileva che il provvedimento impugnato fonda il giudizio negativo esclusivamente sulla familiarità con i due fratelli, senza individuare specifiche circostanze da cui desumere una concreta contiguità o frequentazione incidente sull’affidabilità personale. È pacifico tra le parti che i familiari non convivono con il ricorrente da molti anni. La sola residenza nel medesimo Comune e nella stessa contrada non appare di per sé sufficiente a dimostrare rapporti di frequentazione effettivi e attuali. Il provvedimento risulta quindi fondato su una motivazione generica e non individualizzata.
Il ricorso è pertanto accolto e gli atti impugnati sono annullati, restando ferma la possibilità per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza all’esito di una rinnovata valutazione istruttoria. Le spese sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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