Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su ferie e carta docente (TAR Sicilia n. 1704 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è accolto quando il provvedimento del giudice ordinario, ritualmente notificato all’Amministrazione e divenuto definitivo, non sia stato eseguito nel termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato e, per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, nomina fin d’ora un Commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando le somme dovute producono interessi come indicato nel titolo esecutivo, perché la tutela è già assicurata dal medesimo titolo.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 1260/2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, in suo favore, dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per l’anno scolastico 2023/2024, oltre interessi, e all’accredito sulla carta elettronica del docente dell’importo di € 500,00 per il medesimo anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione monetaria.
Lamentando la mancata esecuzione, il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di conformarsi al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute e che, in caso di perdurante inottemperanza, fosse nominato un Commissario ad acta, con condanna alle spese e al pagamento della penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma e non ha contestato l’inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato, in via preliminare, la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza. Dalla documentazione in atti è risultato che il provvedimento posto a fondamento del ricorso è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere, individuato nell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Il Ministero, dal canto suo, non ha opposto alcunché in ordine alla mancata ottemperanza, limitandosi a una costituzione di mera forma. Tale condotta ha quindi confermato, sul piano processuale, l’inadempimento del giudicato.
Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti specificati. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme risultanti dovute nei modi ivi indicati, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, previa richiesta della parte ricorrente, senza alcun compenso in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.
È stata invece rigettata la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., perché le somme dovute producono interessi come indicato nel titolo esecutivo, con conseguente superfluità della penalità di mora. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in favore dei difensori distrattari avuto riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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