Esecuzione dell’ordinanza cautelare e improcedibilità delle istanze ex art. 59 c.p.a. (TAR Campania n. 1418 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le istanze di esecuzione della misura cautelare, proposte ai sensi dell’art. 59 c.p.a., devono essere dichiarate improcedibili quando l’amministrazione resistente comprovi di aver dato piena esecuzione al dictum cautelare, anche mediante l’adozione di un successivo provvedimento che ripristini la situazione giuridica antecedente e rimuova gli effetti lesivi degli atti impugnati. L’intervenuta esecuzione, debitamente documentata, determina il venir meno dell’interesse alla decisione delle istanze, senza che rilevi la circostanza che l’adempimento sia avvenuto in un momento successivo alla loro proposizione. In tale evenienza, le spese della fase di esecuzione possono essere integralmente compensate tra le parti.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte di alcuni residenti del Comune di Atrani, dell’ordinanza n. 26 del 9 agosto 2025 con cui il Comune di Ravello aveva riservato alcuni stalli di sosta nei pressi del cimitero di Atrani, sito nel territorio di Ravello, ai visitatori del cimitero e, successivamente, ai residenti dei comuni di Ravello e Scala. I ricorrenti lamentavano la lesione del proprio diritto di utilizzare gli stalli, contestando altresì la delibera di Giunta comunale n. 22 del 3 marzo 2009 e i nulla osta rilasciati dalla Provincia di Salerno.
Con ordinanza n. 176/2026, la Sezione aveva accolto la domanda cautelare, ravvisando il fumus nella assenza di uno specifico parere dell’ente proprietario della strada, necessario ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). Successivamente, il Comune di Atrani, intervenuto ad adiuvandum, e la parte ricorrente proponevano istanze ex art. 59 c.p.a., lamentando la mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente con riferimento all’istanza presentata dal Comune di Atrani. Il Collegio ha rilevato, tuttavia, che la questione dell’esecuzione era stata superata dagli eventi, in quanto il Comune di Ravello aveva comprovato di aver dato esecuzione al dictum cautelare.
L’amministrazione resistente aveva infatti rappresentato che, con ordinanza n. 36 del 17 luglio 2026, il Comandante della Polizia Locale aveva ripristinato la validità, in parte qua, dell’ordinanza n. 99/2006 della Provincia di Salerno, stabilendo che la segnaletica verticale prevalesse su quella orizzontale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. f) del Codice della Strada, e riservando gli stalli di sosta ai veicoli muniti di contrassegno “residente” rilasciato dal Comune di Atrani.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, avendo il Comune di Ravello comprovato l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare, mediante determina dirigenziale e documentazione fotografica, le istanze ex art. 59 c.p.a. dovessero essere dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia si fonda sul principio per cui l’esecuzione spontanea della misura cautelare, ancorché successiva alla proposizione dell’istanza, fa venir meno la necessità di un intervento giurisdizionale in materia.
Quanto alle spese di fase, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, considerata la peculiarità della vicenda e il comportamento processuale delle parti. Il TAR ha pertanto dichiarato improcedibili le istanze di esecuzione, senza pronunciarsi nel merito delle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione resistente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.