Concessione demaniale marittima, canone dovuto anche in caso di forza maggiore (Cons. Stato n. 6716 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle concessioni di beni del demanio marittimo il canone non ha funzione esclusivamente corrispettiva del godimento esclusivo del bene, ma anche compensativa del pregiudizio sofferto dalla collettività per la sottrazione del bene all’uso generale. Ne consegue che il verificarsi di una causa di forza maggiore, che impedisca o limiti l’utilizzazione del bene da parte del concessionario, non determina di per sé la sospensione integrale del canone. La riduzione del canone è rimessa al potere discrezionale dell’amministrazione, sia sotto il profilo dell’an che del quantum, ed è sindacabile solo per irragionevolezza o sproporzione manifesta. Parimenti discrezionale è la proroga della durata della concessione, che non può essere accordata in via automatica a fronte di una causa di forza maggiore.
Il Fatto
Una società concessionaria era titolare di un progetto di impianto eolico off-shore da realizzarsi nella rada esterna del porto di Taranto, con autorizzazione unica del 2013 e concessione demaniale marittima trentennale riguardante uno specchio acqueo e un’area demaniale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento dell’8 maggio 2020, sospese per forza maggiore — il venir meno della fornitura delle turbine — il solo termine dei lavori di costruzione, per diciotto mesi, rimodulando il canone al 50% per il medesimo arco temporale, senza incidere sugli altri oneri. Con successivo provvedimento l’amministrazione estese la sospensione dei lavori a ventiquattro mesi, precisando che la proroga non spiegava effetti sulla durata della concessione.
La società impugnò entrambi i provvedimenti davanti al TAR Lazio, che respinse il ricorso e i motivi aggiunti. Proposto appello, la questione è giunta al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello con un’unica argomentazione centrale: il potere dell’amministrazione è discrezionale tanto sulla durata della concessione quanto sul canone. Quanto alla prima censura, il codice della navigazione prevede la proroga solo in fattispecie tipiche, coincidenti con i casi di decadenza — mancata esecuzione delle opere o mancato inizio della gestione nei termini (art. 47, comma 1, lett. a), cod. nav.) e non uso continuato o cattivo uso (art. 47, comma 1, lett. b), cod. nav.). L’atto di concessione ammette poi la sospensione per causa di forza maggiore, ma sempre sulla base della valutazione dell’amministrazione.
La Corte ha inoltre osservato che la pretesa della concessionaria di restare immune dal rischio del mancato sfruttamento degli incentivi non è fondata: il fallimento del fornitore delle turbine può non integrare una vera causa di forza maggiore, configurandosi piuttosto come normale rischio di impresa, prevedibile ed evitabile secondo la diligenza richiesta a un operatore professionista del settore.
Quanto al canone, il codice della navigazione consente la riduzione in misura “adeguata” nei casi di restrizione dell’utilizzazione per preesistenti diritti di terzi (art. 40 cod. nav.) o per modificazioni naturali dei beni (art. 45 cod. nav.); il regolamento di esecuzione stabilisce che il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione (art. 16, comma 2, reg. cod. nav.). La Corte ha richiamato il proprio orientamento (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5930 del 2023), secondo cui l’art. 39 cod. nav. afferma la regola dell’onerosità delle concessioni demaniali marittime e il canone assolve una duplice funzione, retributivo-compensativa.
Il bilanciamento operato dall’amministrazione — sospensione dei lavori per ventiquattro mesi unita alla riduzione del canone al 50% — non è stato ritenuto irragionevole né sproporzionato, perché l’area demaniale, già oggetto della concessione, sarebbe rimasta comunque improduttiva per l’Erario. L’appello è stato respinto, con condanna della parte appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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