Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 3595 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione dello Stato è tenuta a dare esecuzione al giudicato decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del dispositivo e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un Commissario ad acta. La somma dovuta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è liquidata nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3168/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, per l’anno scolastico 2022/2023, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere all’assegnazione.

Rimasta ineseguita la pronuncia, malgrado la notifica in forma esecutiva, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non ha contestato le circostanze dedotte e documentate dalla ricorrente, in particolare l’inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario. È stata esibita la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza azionata.

Alla luce di ciò, e considerata l’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti del rimedio di cui agli artt. 112 e segg. c.p.a. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio l’ha accolta determinandola nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Ha fissato quale dies a quo il giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo oppure, se anteriore, quello di scadenza del termine concesso per adempiere.

Il Collegio ha poi precisato che, in sede di ottemperanza, possono riconoscersi le spese accessorie successive al decreto azionato, funzionali all’introduzione del giudizio, mentre non sono dovute le spese non funzionali, quali quelle di precetto. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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