Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1647 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione che non provi di avere dato esecuzione alla sentenza definitiva è tenuta a conformarsi alla stessa nel termine fissato dal giudice. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inadempienza, ordina l’esecuzione e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Quando il commissario è scelto tra i dirigenti della stessa amministrazione inadempiente, l’attività sostitutiva rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto ad alcun compenso. La mera previsione dell’intervento sostitutivo esclude la necessità della penalità di mora.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica del docente per più annualità scolastiche e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma corrispondente, oltre rivalutazione monetaria.

Notificata la sentenza ai fini esecutivi e decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14 L. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato il pagamento, anche a mezzo di commissario ad acta. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dal giudice di merito, ed era stata ritualmente notificata all’amministrazione. Dal perfezionamento della notificazione era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 L. n. 669/1996.

Su tale premessa, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non aveva fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al giudicato, pur essendo questo il suo onere. Ha quindi ritenuto integrati i requisiti richiesti dagli artt. 112 ss. cod. proc. amm. per l’accoglimento della domanda.

Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della pronuncia. Ha inoltre nominato commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza protratta, il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, per provvedere in un ulteriore termine di sessanta giorni.

Di particolare rilievo è la precisazione sull’assenza di compenso. Il Collegio ha osservato che, nominandosi un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’attività sostitutiva deve ritenersi compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando i precedenti TAR Sicilia – Catania, Sez. I, n. 3315 del 2025 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, n. 3246 del 2025. Ha aggiunto che l’amministrazione avrebbe dovuto già provvedere spontaneamente all’adempimento.

Il Tribunale ha infine respinto la domanda di penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., reputando sufficiente a sollecitare l’esecuzione la sola previsione dell’intervento sostitutivo. Le spese di lite sono state liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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