Carta docente, no all’abuso del processo per il ricorso individuale (TAR Lombardia n. 649 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso individuale per l’ottemperanza a una sentenza di condanna emessa a valle della riunione di più ricorsi non integra abuso del processo. La riunione dei ricorsi attribuisce al giudice un potere discrezionale di economia processuale, ma non incide sull’autonomia dei giudizi né sull’individuabilità della situazione giuridica fatta valere da ciascuna parte. La configurabilità di un abusivo frazionamento della domanda esige la moltiplicazione di azioni esecutive in relazione alla stessa situazione giuridica, oggettivamente intesa come medesimezza della fonte e soggettivamente ascrivibile a un unico soggetto. Nel giudizio di ottemperanza, la piena esecuzione del giudicato in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova n. 203/2024. Quel provvedimento aveva accertato il diritto a ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l’importo di € 500,00 annui, con condanna a metterla a disposizione o a fornire altro equipollente.
La sentenza, notificata in forma esecutiva il 15 ottobre 2024, non era stata appellata ed era passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha eccepito la serialità del contenzioso e l’assenza di copertura finanziaria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’istanza di riunione proposta dalla difesa erariale. L’istanza non è accolta, per difetto dei presupposti di connessione oggettiva e soggettiva: le sentenze azionate e le parti ricorrenti sono di volta in volta diverse. Non basta l’identità della materia, né l’identità parziale dello studio legale patrocinatore.
La finalità di ridurre l’onere delle spese legali a carico dell’Amministrazione non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme individualmente esigue.
Quanto alle spese, non è condivisibile la tesi dell’abuso del processo. L’istituto della riunione dei ricorsi attribuisce al giudice un potere discrezionale, frutto di una valutazione di opportunità di economia processuale, ma non incide sull’autonomia dei giudizi e sull’individuabilità della situazione giuridica fatta valere da ciascuna parte, indipendente sul piano sostanziale.
La configurabilità di un abusivo frazionamento esige la moltiplicazione di azioni esecutive in relazione alla stessa situazione giuridica: medesimezza della fonte in senso oggettivo e ascrivibilità a un unico soggetto in senso soggettivo. Circostanza che nel caso di specie non ricorre, avendo ciascun ricorrente agito per la propria posizione.
Il Ministero ha poi documentato con deposito del 4 febbraio 2026 di aver dato integrale esecuzione alla sentenza mediante erogazione, in data 03 dicembre 2025, dell’importo riconosciuto. La circostanza non è contestata. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza, poiché l’ottemperanza è intervenuta solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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