Risoluzione di convenzione sportiva e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1656 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè all’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico che essi manifestano, a prescindere dalla prospettazione delle parti e dal vaglio di fondatezza della domanda. La risoluzione di una convenzione tra un Comune e un’associazione privata per la fruizione di un impianto sportivo, fondata sull’inadempimento di un’obbligazione gravante sulla parte privata, attiene a un rapporto paritetico di diritto privato. In tale ambito non residua alcuna spendita di potere amministrativo sindacabile dal giudice amministrativo, poiché l’azione dell’Ente si fonda su prerogative negoziali. La controversia involge quindi diritti soggettivi devoluti alla cognizione del giudice ordinario e non interessi legittimi, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
Un’associazione sportiva aveva ottenuto dal Comune l’affidamento in gestione di un campo sportivo polivalente in virtù di una convenzione. L’Ente locale ha poi disposto la risoluzione della convenzione con una determina dirigenziale, contestando il mancato versamento dei canoni per gli anni 2022 e 2023, così come previsti dall’accordo.
L’associazione ha impugnato la determina davanti al TAR. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per mancata impugnazione di determinazioni successive, chiedendone comunque il rigetto nel merito. La ricorrente, nelle more, ha dichiarato di aver perso l’interesse alla restituzione dell’impianto, mantenendo l’interesse alla decisione per un fine strumentale all’annullamento e per la tutela risarcitoria. All’udienza è stato reso l’avviso ex art. 73, co. 3, c.p.a. su un possibile profilo di difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta d’ufficio la questione di giurisdizione, rilevando che essa va determinata in base alla domanda e non alla sua fondatezza. Decisivo è il petitum sostanziale, da individuare non solo in funzione della pronuncia richiesta, ma soprattutto in relazione alla causa petendi, cioè alla natura intrinseca della posizione dedotta in giudizio.
Nel caso concreto viene in rilievo la risoluzione di una convenzione, qualificata come accordo di diritto privato tra il Comune e l’associazione per la fruizione dell’impianto sportivo. L’atto impugnato si fonda su un inadempimento di un’obbligazione gravante sulla parte privata.
Da ciò il Tribunale deduce che non residua alcuna spendita di potere amministrativo sindacabile: l’azione dell’Ente si basa su prerogative negoziali derivanti da un rapporto paritetico con il privato. Si tratta, quindi, di un rapporto paritetico tra pubblica amministrazione e associazione privata, inciso da una manifestazione di volontà successiva alla sua costituzione.
In tale contesto si configurano diritti soggettivi devoluti alla cognizione del giudice ordinario, e non interessi legittimi rientranti nella giurisdizione amministrativa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, potendo essere riassunto davanti al giudice ordinario con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a..
La definizione in rito e le peculiarità in fatto della vicenda giustificano, infine, la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.