VIA negativa su impianto fotovoltaico in area di pregio paesaggistico (TAR Basilicata n. 473 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di concerto ex art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006, con cui si esprime il giudizio negativo di compatibilità ambientale, è sufficientemente motivato quando aderisce per relationem ai presupposti pareri negativi della Commissione tecnica VIA e VAS e del Ministero della Cultura, purché questi siano analitici e fondati su un’adeguata istruttoria. Il dissenso costruttivo ex art. 14 ter, comma 7, L. n. 241/1990 non impone all’Amministrazione di indicare modifiche progettuali quando l’incompatibilità paesaggistica investe i caratteri identitari dell’area tutelata e non è superabile da alcuna variazione. Il complesso delle carenze progettuali rilevate rende infondata la censura di violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio, non essendo i vizi sanabili con semplici chiarimenti o integrazioni documentali.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza di VIA per la realizzazione, in località ricadente nel territorio di un Comune della Basilicata, di un impianto fotovoltaico composto da 24.992 moduli, esteso su oltre 6 ettari e con potenza complessiva di 14,99 MW, oltre alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale con cavidotto interrato di 11,8 Km.

Il Ministero della Cultura ha espresso parere negativo, confermato in sede integrativa, rilevando l’inserimento dell’impianto in un’area dichiarata di notevole interesse paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 e l’interferenza con beni archeologici e tratturi storici. Anche la Commissione tecnica VIA e VAS ha reso parere negativo. Il provvedimento di concerto n. 101 del 3.3.2025 ha quindi espresso il giudizio negativo di compatibilità ambientale. La società ha impugnato il provvedimento e i pareri presupposti davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso. Sul piano della motivazione, ha ritenuto il provvedimento di concerto sufficientemente motivato ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, mediante condivisione e rinvio per relationem ai pareri presupposti. Il rinvio è ammissibile perché gli atti richiamati sono analitici e espongono compiutamente le ragioni del diniego.

Quanto al parere del Ministero della Cultura, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che l’impianto, pur localizzato ai margini dell’area di notevole interesse paesaggistico, per estensione e altezza dei moduli interrompe la continuità del paesaggio rurale tipico, caratterizzato da un’ampia distesa di campi di grano che ha contribuito alla dichiarazione di pregio. Il riferimento all’art. 3, comma 1, del Regolamento Europeo n. 2577/2022, che considera gli impianti da fonti rinnovabili di interesse pubblico prevalente, non esclude la valutazione di incompatibilità paesaggistica.

Da ciò deriva l’infondatezza della censura di violazione del dissenso costruttivo ex art. 14 ter, comma 7, L. n. 241/1990: nella specie non erano prospettabili modifiche progettuali capaci di consentire un parere favorevole, perché l’incompatibilità riguarda i caratteri costitutivi dell’area tutelata.

Il Tribunale ha poi esaminato le censure avverso il parere della Commissione VIA e VAS, rigettandole tutte. La Commissione aveva rilevato la mancanza di una disamina articolata delle alternative progettuali, l’omessa analisi cumulativa relativa della stazione satellite, la genericità degli approfondimenti su acque, suolo e sottosuolo, l’incompletezza dell’analisi su biodiversità e paesaggio, la difformità del Piano di smaltimento delle terre e rocce da scavo rispetto all’Allegato 5 del D.P.R. n. 120/2017 e il Programma di Monitoraggio Ambientale riferito alla sola fase di costruzione.

Poiché si tratta di numerose carenze progettuali non sanabili con richieste di chiarimenti o integrazioni, è stata ritenuta infondata la censura di violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio. In via preliminare, il Collegio ha dichiarato ammissibile il ricorso, non applicandosi alla VIA la disciplina del Provvedimento Unico in materia Ambientale, e non ha tenuto conto della memoria delle Amministrazioni resistenti depositata oltre il termine perentorio. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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