Condono edilizio, onere probatorio sull’istante e diniego plurimotivato (TAR Campania n. 282 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’onere di provare l’ultimazione del manufatto entro la data utile per beneficiare della sanatoria spetta all’interessato, poiché il periodo di realizzazione delle opere è elemento fattuale rientrante nella sua disponibilità. La prova deve essere rigorosa e fondata su documentazione certa e univoca; la mera dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non supportata da altri elementi, non è sufficiente. Nel giudizio avverso un provvedimento di diniego plurimotivato, l’accertamento dell’inattaccabilità di una sola ragione autonoma vale a sorreggere il provvedimento, con conseguente inammissibilità per carenza di interesse delle doglianze rivolte alle restanti ragioni. Il successivo ordine di demolizione è legittimo se adottato quando il diniego di condono, ancorché sub iudice, era efficace, restando irrilevante l’estraneità del proprietario alla commissione dell’abuso.

Il Fatto

I proprietari di un fabbricato e dell’annesso terreno agricolo impugnavano il diniego opposto dal Comune alla domanda di condono edilizio presentata nel 1995 dal loro dante causa, relativa a una costruzione rurale con destinazione abitativa. Il provvedimento di rigetto si fondava su una pluralità di rilievi, tra cui le carenze documentali della domanda e il mancato rispetto del termine temporale fissato al 31 dicembre 1993. I ricorrenti censuravano la carenza istruttoria e motivazionale, sostenevano l’avvenuta realizzazione dei manufatti entro il termine normativo e contestavano la qualificazione delle opere.

Con motivi aggiunti impugnavano altresì la successiva ordinanza di demolizione, adottata previa revoca del precedente ordine e in conseguenza del diniego di condono, deducendo l’illegittimità del provvedimento perché emanato in pendenza del giudizio e la propria estraneità agli abusi. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui, in tema di condono edilizio, l’onere probatorio circa l’ultimazione del manufatto alla data utile grava sull’interessato, trattandosi di elemento fattuale nella sua disponibilità. Nel caso concreto gli elementi offerti non risultano idonei: la planimetria del 1998 e le aerofotogrammetrie del 2008 e del 1996 sono successive al termine del 31 dicembre 1993 e quindi irrilevanti. Nemmeno la visura storica della particella consente di desumere in modo univoco l’edificazione ante 1993, poiché la modifica catastale risulta acquisita solo nel 2001.

Il Collegio esclude valore probatorio alle dichiarazioni prodotte, peraltro contraddittorie quanto all’epoca di realizzazione e non riferibili alle opere oggetto dell’istanza. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si afferma che la prova deve essere rigorosa e non può fondarsi sulla sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio sfornita di riscontri.

Accertata l’assenza di prova sul requisito temporale, il diniego è confermato e i profili di censura relativi a pretese carenze motivazionali o istruttorie sono respinti. Da ciò consegue l’inammissibilità delle doglianze sulle carenze documentali: il provvedimento è plurimotivato e, quando una determinazione negativa trae forza da più ragioni autonome, è sufficiente che una sola resista alle censure perché resti esente da annullamento. Anche la doglianza sulla violazione dell’art. 3 l. 241/1990 è respinta, essendo il provvedimento compiutamente motivato e con rinvio agli atti del procedimento.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ritiene legittimo l’ordine di demolizione: al momento della sua adozione il diniego di condono, ancorché sub iudice, era efficace, con conseguente vincolo ripristinatorio. È irrilevante la dedotta estraneità dei proprietari alla realizzazione degli abusi, poiché presupposto dell’ordinanza di ripristino non è l’accertamento della responsabilità, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi difforme dalla strumentazione urbanistica; il proprietario succede nei rapporti attivi e passivi relativi al bene, salva la rivalsa in regresso. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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