Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 1497 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per essere venuto meno l’interesse alla pronuncia. La caducazione dell’interesse processuale non preclude al giudice amministrativo di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza delle rispettive ragioni: ove le pretese del ricorrente risultino manifestamente infondate, egli va condannato al pagamento delle spese. La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere accolta in assenza di apposita istanza corredata dalla necessaria documentazione, né quando il ricorso sia manifestamente infondato, ai sensi degli artt. 74, comma 2, e 122 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, impugnava il provvedimento con cui il Prefetto di Messina aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza, deducendo l’illegittimità dell’atto anche in relazione al termine di 72 ore richiamato nel provvedimento stesso.
Con il ricorso introduttivo e con successivi motivi aggiunti chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia. Il giudice respingeva entrambe le istanze cautelari. Nelle more del giudizio, il ricorrente dichiarava di aver trovato una propria abitazione e di non avere più interesse alla decisione, chiedendo l’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato o, in subordine, la condanna dell’Amministrazione alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, proveniente dalla stessa parte ricorrente, determina l’improcedibilità dei ricorsi. Venuto meno l’interesse alla pronuncia di merito, non residua spazio per una decisione sul fondamento dell’impugnazione.
Il venir meno dell’interesse processuale non sottrae però il giudice al governo delle spese. Il Tribunale richiama il criterio della soccombenza virtuale e lo applica alla luce della manifesta infondatezza delle ragioni del ricorrente, già emergente dalla motivazione delle ordinanze cautelari. Su questa base condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in via equitativa.
Quanto al patrocinio a spese dello Stato, la richiesta non può trovare accoglimento per un duplice ordine di ragioni. Difetta anzitutto un’apposita istanza corredata dalla necessaria documentazione. In ogni caso, la manifesta infondatezza dei ricorsi impedirebbe comunque l’ammissione, ai sensi degli artt. 74, comma 2, e 122 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, sussistendone i presupposti ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.