Rinnovo CCNL prevedibile: esclusa revisione prezzi ex art. 106 d.lgs. n. 50/2016 (TAR Lombardia n. 2701 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riequilibrio economico del contratto d’appalto, fondata sul rinnovo del CCNL intervenuto prima dell’aggiudicazione, non è tutelabile invocando l’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, poiché tale disciplina attiene alla modifica dell’oggetto del contratto e non alla revisione dei prezzi, finalità quest’ultima propria dell’istituto della revisione prezzi. In ogni caso, il rinnovo contrattuale collettivo non integra una circostanza imprevista e imprevedibile quando, alla luce della cd. nota di raccordo e della periodicità semestrale dei monitoraggi concordati, l’operatore avrebbe dovuto prevederne l’aumento del costo della manodopera secondo il canone della diligenza professionale. La posizione giuridica dell’operatore che chiede la rinegoziazione per un evento verificatosi prima dell’aggiudicazione ha consistenza di interesse legittimo, radicando la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società, aggiudicataria del lotto n. 1 di una gara per l’affidamento del servizio di guardiania indetta dal soggetto aggregatore, chiedeva a quest’ultimo il riequilibrio economico del contratto a causa del duplice e ravvicinato rinnovo del CCNL di categoria, intervenuti rispettivamente nel maggio 2023 e nel febbraio 2024. L’aumento del costo della manodopera rendeva, a suo dire, insostenibile l’offerta formulata. La stazione appaltante rigettava l’istanza, rilevando l’assenza dei presupposti per la revisione prezzi. La società impugnava il provvedimento di rigetto, deducendo la violazione della disciplina sulla revisione prezzi e la riconduzione ad equità del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La domanda di rideterminazione delle condizioni economiche per un evento – il secondo rinnovo del CCNL – verificatosi prima dell’aggiudicazione ed in pendenza del procedimento di scelta del contraente, atterra su una posizione di interesse legittimo, poiché l’operatore aspirava ancora a divenire aggiudicatario. La giurisdizione è pertanto del giudice amministrativo.
Nel merito, il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, richiamando l’orientamento secondo cui la variazione del costo della manodopera non altera l’oggetto dell’appalto ma impone adeguamenti alla regolazione del mercato del lavoro. La norma, attuativa dell’art. 72 della direttiva 2014/24/UE, disciplina le modifiche consentite senza nuova gara, finalità distinta dal riequilibrio contrattuale proprio della revisione prezzi.
La Corte ha poi precisato che, nella specie, il rinnovo del febbraio 2024 non era imprevedibile. La cd. nota di raccordo del CCNL 2023 prevedeva incontri a cadenza semestrale per monitorare la congruità dei parametri salariali. L’operatore, operatore primario del settore, avrebbe dovuto, con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., considerare il probabile adeguamento dei costi in sede di formulazione dell’offerta, tanto più che la stazione appaltante aveva rettificato il bando per recepire il primo rinnovo.
Infine, il Tribunale ha escluso la riconducibilità della fattispecie all’art. 1, comma 511, legge n. 208/2015, per la mancanza dei relativi presupposti, ed ha respinto la domanda di condanna. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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