Accesso agli atti e delega al perito: serve la procura speciale (TAR Sicilia n. 1491 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale, l’istanza presentata in nome e per conto dell’interessato da un soggetto diverso — nella specie il perito assicurativo — è inammissibile se priva della sottoscrizione dell’avente diritto e di una procura speciale o di una delega formale ad hoc. La delega di carattere generale, conferita per la definizione stragiudiziale della controversia risarcitoria, non può ricomprendere l’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, specie quando l’ostensione riguardi immagini di videosorveglianza e involga profili di riservatezza. In mancanza di valida istanza non sorge in capo all’Amministrazione alcun obbligo di provvedere. Nel giudizio di accesso il divieto di integrazione postuma della motivazione non ha carattere assoluto, dovendo il giudice verificare la sussistenza dei presupposti della pretesa ostensiva a prescindere dalle argomentazioni della P.A.

Il Fatto

Il ricorrente, coinvolto in un sinistro stradale verificatosi il 13 agosto 2025, apprende dal Comune di ritenersi unico responsabile dell’incidente. Il perito assicurativo incaricato presenta al Comune, il 16 ottobre 2025, un’istanza di accesso ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 per ottenere copia delle immagini di videosorveglianza relative al sinistro.

Il Comune, con provvedimento espresso del 20 ottobre 2025, rigetta l’istanza richiamando la disciplina sulla privacy e il G.D.P.R. Il ricorrente impugna il diniego con ricorso ex art. 116 c.p.a. Il Comune, costituitosi, eccepisce che l’istanza proviene dal solo perito, è priva della sottoscrizione e del documento d’identità dell’interessato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione. Il divieto non ha carattere assoluto e può essere superato per gli atti di natura vincolata ex art. 21-octies della l. n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2025, n. 2151). Nel giudizio di accesso, d’altro canto, il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza del diritto dell’istante a ottenere i documenti (Cons. Stato, sez. II, 13 marzo 2026, n. 2073), verificando i presupposti legittimanti la pretesa ostensiva ex art. 25 della l. n. 241/1990 a prescindere dalle argomentazioni della P.A.

Nel merito il ricorso è infondato. L’istanza del 16 ottobre 2025 non reca la sottoscrizione del ricorrente né è accompagnata da una procura speciale o da una delega formale. In tale carenza l’istanza è inammissibile (TAR Campania, sez. IV, 29 novembre 2025, n. 7719) e non fa sorgere in capo all’Amministrazione alcun obbligo di provvedere (TAR Sicilia, Catania, sez. II, 28 novembre 2017, n. 2765).

Non convince l’eccezione del ricorrente sulla persistente efficacia della delega già conferita il 15 settembre 2025 al perito per l’istanza del 17 settembre 2025. Quella delega si riferiva al rilascio della copia del rapporto dei VV.UU. ed è formulata in termini generici, per la definizione della controversia risarcitoria.

Tale procura, di natura generale, non può ricomprendere l’accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e, in particolare, l’ostensione delle immagini di videosorveglianza, stante i profili di riservatezza conseguenti, che impongono il rilascio di una procura speciale. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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