Sei scatti stipendiali nella buonuscita anche per cessazione dal servizio a domanda (TAR Sicilia n. 1442 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, attribuisce i sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita anche al personale delle forze di polizia che chieda di essere collocato in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, non determina la riviviscenza della disposizione originaria e non ripristina il limite della cessazione per età, inabilità o decesso. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia anche ad ordinamento militare. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non è termine di decadenza, ma onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio a domanda con più di 55 anni di età anagrafica e più di 35 anni di anzianità contributiva. Ha chiesto all’INPS il ricalcolo dell’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
L’INPS si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 21 aprile 2026 e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata. L’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, secondo il principio confermato dal C.G.A. n. 865 del 2022 e dalle pronunce del Cons. St. n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010.
Anche l’eccezione di prescrizione è respinta. Il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare risultante dal prospetto di liquidazione e grava sull’INPS l’onere di provare la data di inizio del corso prescrizionale. Nella specie l’Istituto non ha fornito alcuna prova, limitandosi a un’enunciazione di carattere generale. Il ricorrente è stato posto in congedo a luglio 2018 e la liquidazione è avvenuta con prospetto del 21.09.2020, sicché la prescrizione quinquennale non era maturata alla proposizione del ricorso.
Nel merito il ricorso è accolto sulla base del consolidato orientamento in materia (Cons. St. n. 10523 del 2023, n. 2982 del 2023, n. 2826 del 2023; C.G.A. n. 209 del 2023 e n. 1328 del 2022). Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto: dall’art. 13 della legge n. 804/1973 all’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986, fino all’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, che limitava i sei scatti ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso, escludendo la cessazione a domanda.
Il passaggio decisivo riguarda l’abrogazione di tale ultima previsione. L’abrogazione di una disposizione che ne ha novellato una precedente non fa rivivere la norma originaria. Il c.o.m., abrogando l’art. 11 della legge n. 231/1990, ha inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. Ne consegue che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, resta l’unica fonte dell’istituto per il personale delle forze di polizia, con ambito soggettivo esteso agli appartenenti ai corrispondenti ruoli e alle qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. ne conferma la vigenza.
Infine, il Collegio esclude la natura decadenziale del termine del 30 giugno. Esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, ma non impedisce il collocamento a riposo a domanda negli anni successivi né l’attribuzione dei sei scatti. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto oltre accessori, secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994 e l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Nota della Redazione
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