Notifica dell’ordine di demolizione all’autore dell’abuso non proprietario e legittimità dell’acquisizione (C.G.A.R.S. n. 540 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata notifica dell’ordine di demolizione all’autore dell’abuso che non vanti alcun titolo all’occupazione dell’immobile non incide sulla legittimità dell’acquisizione del bene al patrimonio indisponibile comunale. L’art. 31 del d.P.R. 380/2001 subordina la notifica dell’ingiunzione ai soggetti che siano proprietari o comunque titolari di una posizione giuridicamente rilevante sull’immobile, non all’autore materiale dell’abuso privo di titolo. La diffida a lasciare libero il fabbricato non è una sanzione, ma l’atto con cui il Comune esercita il diritto di entrare in possesso del bene già acquisito. Ne consegue che l’ordine di sgombero non può dirsi viziato per illegittimità derivata dalla pretesa omissione di notifica dell’ingiunzione demolitoria, restando l’acquisizione effetto legittimo dell’inottemperanza all’ordine non ottemperato.
Il Fatto
Un soggetto impugna la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento del Comune di Palermo recante diffida a lasciare libero, unitamente ad altro soggetto entro un termine perentorio, un fabbricato abusivo. L’immobile era già stato oggetto di ingiunzione demolitoria, di accertamento di inottemperanza e di acquisizione al patrimonio indisponibile comunale, con trascrizione presso la Conservatoria immobiliare.
L’appellante deduce l’illegittimità dell’intero procedimento per la mancata notifica a sé, nella duplice qualità di comproprietario e autore dell’abuso, dell’ordinanza di demolizione: ciò gli avrebbe impedito di rappresentare che l’immobile non costituiva nuova costruzione, essendo stato realizzato prima del 1960 e solo ristrutturato. Da tale omissione fa derivare l’illegittimità dell’accertamento di inottemperanza e dell’ordine di sgombero. Il Comune non si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. muove dal rilievo del primo giudice: l’appellante non vanta alcun titolo all’occupazione dell’immobile, accertamento rispetto al quale non oppone alcuna fondata argomentazione. Non vale in senso contrario la deduzione di essere stato sottoposto a procedimento penale quale committente dei lavori, comproprietario e possessore del bene: dall’appello stesso emerge che con la sentenza n. 2822/2008 il reato è stato dichiarato estinto, sicché da quel procedimento non può trarsi alcun accertamento utile a dimostrare le qualità affermate.
La Corte sottolinea inoltre il difetto probatorio. La comproprietà dell’immobile abusivo, ove sussistente, avrebbe potuto essere attestata con documentazione pertinente, che l’impugnativa non reca. L’atto di trascrizione presso la Conservatoria, risultante al fascicolo di primo grado, non riporta il nominativo dell’appellante tra i soggetti nei cui confronti si è perfezionato l’acquisto in capo al Comune. Manca del pari documentazione contabile relativa ai lavori asseritamente effettuati. Ne deriva l’assenza di qualsiasi principio di prova circa l’inclusione dell’appellante tra i destinatari cui andava notificato l’ordine di demolizione e l’atto di accertamento dell’inottemperanza.
Su questo presupposto cade la censura di illegittimità derivata: sfuggendo i provvedimenti presupposti al sospetto di illegittimità per mancata notifica, l’atto impugnato non può dirsi viziato per riflesso. La Corte richiama la qualificazione già operata dal primo giudice: la diffida a sgomberare non è una sanzione, ma un atto teso a far acquisire il possesso dell’immobile al Comune, proprietario del bene. Resta assorbita ogni ulteriore censura, non essendovi luogo all’esame dei motivi di primo grado riproposti.
L’appello è pertanto respinto, con nulla per le spese non essendosi costituito il Comune. La Corte dispone l’oscuramento delle generalità delle parti ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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