Regressione tariffaria e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania n. 2932 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore sanitario, le controversie relative all’applicazione della cosiddetta regressione tariffaria nei rapporti tra AUSL e strutture private accreditate rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando hanno ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario del pubblico servizio. La giurisdizione del giudice amministrativo resta invece ferma quando il giudizio coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione e l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, cioè la determinazione dei tetti di spesa. Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo anche per gli atti con cui la ASL manifesta la volontà di recuperare le somme che assume dovute, trattandosi di atti privatistici privi di contenuto autoritativo.
Il Fatto
Una società titolare di un centro di radiologia accreditato con il servizio sanitario nazionale ha impugnato davanti al TAR Campania le deliberazioni con cui la ASL Napoli 3 Sud aveva definito la regressione tariffaria unica per l’anno 2020, quantificando in una parte il fatturato liquidabile e in un’altra il fatturato non liquidabile. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione alle deliberazioni di rettifica e integrazione e, poi, alla nota con cui l’azienda sanitaria ha chiuso il procedimento di recupero delle somme.
La struttura sanitaria ha contestato la riduzione del corrispettivo e il tardivo esercizio del recupero. L’amministrazione ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Con memoria la ricorrente ha aderito a tale eccezione, richiamando il sopravvenuto orientamento delle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, condivisa dalla stessa parte ricorrente. Il punto di partenza è il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui i rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate conservano natura di concessione di pubblico servizio. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, le relative controversie spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo quelle concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, devolute al giudice ordinario.
Il discrimine non è formale, ma sostanziale. La giurisdizione ordinaria prevale quando la controversia ha contenuto meramente patrimoniale e si schematizza nel binomio obbligo-pretesa, senza che rilevi un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali. Resta invece attratta al giudice amministrativo la vicenda che investe l’esercizio autoritativo del potere sull’intera economia del rapporto, secondo il binomio potere-interesse. Su questa linea il Collegio richiama Cass. Sez. Un. n. 32265 del 21.11.2023, nonché Cass. Sez. Un. n. 10149 del 2012, n. 603 del 2005 e n. 411 del 2007.
Nel caso concreto, le censure non aggrediscono la determinazione del tetto di spesa né la capacità operativa delle strutture, ma investono soltanto le modalità e i tempi con cui la regressione è stata disposta. La contestazione riguarda il come e il quando del recupero, senza toccare i provvedimenti a monte che hanno fissato i criteri di calcolo. In questo contesto l’azienda sanitaria non agisce in veste autoritativa, ma compie atti paritetici che incidono sull’entità del corrispettivo iure privatorum, in forza di meccanismi previsti dal contratto.
Del pari privatistica è la natura degli atti di recupero delle somme asseritamente dovute: essi manifestano la volontà dell’amministrazione di agire sul piano del rapporto contrattuale, senza esprimere alcun potere autoritativo. Il Collegio ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo quella del giudice ordinario. Restano fermi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia riproposto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate, in ragione dell’anteriorità del deposito del ricorso rispetto alla citata ordinanza delle Sezioni Unite.
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Nota della Redazione
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