Cessazione della materia del contendere su ore di sostegno e soccombenza virtuale (TAR Campania n. 4141 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, determinata dall’esecuzione delle prescrizioni impartite in sede cautelare, non preclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite. Le spese seguono la soccombenza virtuale, desumibile dalle ragioni già espresse nell’ordinanza cautelare e dalla assenza di una sostanziale difesa nel merito. Il giudice amministrativo liquida gli importi in favore della parte ricorrente, con attribuzione al difensore che ne ha fatto anticipo e richiesta ex art. 93 c.p.c., riconoscendone la qualità di antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore con handicap grave, impugnava il provvedimento del dirigente scolastico dell’8 settembre 2025 e il verbale del GLO del 3 giugno 2025, con i quali erano state assegnate 22 ore settimanali di sostegno su 29 richieste per l’anno scolastico 2025-2026. Chiedeva il riconoscimento del diritto a un insegnante di sostegno per l’intera durata della permanenza a scuola, o in subordine nella misura massima stabilita dal Tribunale.
Nella fase cautelare il Tribunale, con decreto monocratico n. 2123 del 22 settembre 2025, confermato dall’ordinanza n. 2574 del 24 ottobre 2025, ordinava il riesame del provvedimento e la redazione del Piano Educativo Individuale, con assegnazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica. In vista dell’udienza di merito, la ricorrente, considerata la fine dell’anno scolastico, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna delle resistenti alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la cessazione della materia del contendere discende dall’intervenuta esecuzione, da parte dell’Istituto scolastico, delle prescrizioni dettate in sede cautelare. Tale esito, pur non esplicitato dalla ricorrente, è logicamente conseguente all’adempimento. Nessuna opposizione è stata formulata dalla difesa dell’Amministrazione.
La questione centrale attiene alle spese. Il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale: la condanna presuppone una valutazione prognostica della fondatezza del ricorso, ricavabile dalle ragioni già espresse nell’ordinanza cautelare, che il Collegio richiama integralmente. A ciò si aggiunge l’assenza di una sostanziale difesa nel merito da parte delle Amministrazioni resistenti.
Il principio trova fondamento nella necessità di non lasciare la parte ricorrente gravata dei costi di un giudizio definito per fatto sopravvenuto imputabile alla stessa Amministrazione. L’esecuzione delle prescrizioni cautelari, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non elide la soccombenza sostanziale dell’Amministrazione, che aveva adottato il provvedimento poi eseguito in senso conforme alla domanda.
Le spese sono quindi poste a carico delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, e liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore della ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c., avendo questi anticipato le spese e formulato richiesta in tal senso.
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Nota della Redazione
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