Sopravvenuta carenza di interesse nelle concessioni demaniali marittime (TAR Toscana n. 1214 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata congiuntamente dalle parti, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il venir meno dell’interesse costituisce fatto estintivo del diritto di azione che il giudice rileva senza esaminare il merito. La compensazione delle spese processuali è giustificata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia controversa.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima per finalità turistico-ricreative, ha impugnato dinanzi al TAR Toscana una serie di atti del Comune di Pietrasanta con cui l’amministrazione ha differito i termini di scadenza delle concessioni e avviato il procedimento di pubblicazione dei bandi di gara per il nuovo affidamento.

Con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti la società ha chiesto l’accertamento della natura pluriennale del rapporto, la disapplicazione della normativa nazionale asseritamente incompatibile con il diritto dell’Unione europea e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico. La controversia è stata chiamata all’udienza pubblica del 10 giugno 2026 per la verifica dell’interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che all’udienza pubblica nessuno è comparso per le parti. La parte ricorrente ha depositato dichiarazione con cui ha evidenziato il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.

Anche la parte resistente, pur non comparsa all’udienza, aveva già preso atto con dichiarazione versata in atti della sopravvenuta improcedibilità, richiedendo il favore delle spese. Le posizioni delle parti risultano dunque convergenti nel riconoscere il venir meno dell’interesse alla pronuncia.

Il giudice amministrativo applica il principio consolidato per cui la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione, intervenuta nelle more del giudizio, preclude l’esame del merito e impone la declaratoria di improcedibilità. Il Collegio ritiene che tale evenimento processuale operi tanto sul ricorso introduttivo quanto sui connessi motivi aggiunti.

Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione tra le parti. La decisione si fonda sulla considerazione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime, tale da giustificare l’integrale compensazione dei costi del giudizio.

Il dispositivo dichiara pertanto l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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