Criteri di valutazione concorsuale e sindacato di legittimità del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 1216 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La predeterminazione dei criteri di valutazione da parte delle Commissioni esaminatrici dei concorsi universitari costituisce espressione dell’ampia discrezionalità amministrativa riconosciuta a tali organi, con la conseguenza che le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non risultino ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. L’art. 18 della legge n. 240/2010 non impone alle Università di predisporre una griglia di trasposizione dei giudizi in voti numerici, né una graduatoria, ben potendo la Commissione esprimere un giudizio discorsivo e analitico, ritenuto più congeniale alla valutazione comparativa dei candidati. Il criterio della età accademica, intesa come rapporto tra risultati conseguiti e tempo impiegato, costituisce un parametro oggettivo e non arbitrario, utile a garantire imparzialità e parità di trattamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale con cui la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha approvato gli esiti della procedura selettiva per la copertura di una posizione di professore di prima fascia nel settore concorsuale 07/E1, bandita con decreto n. 1876/2023, unitamente agli atti presupposti. Con successivi motivi aggiunti ha censurato anche la delibera di approvazione degli atti della selezione e di chiamata del controinteressato quale professore ordinario.

Il ricorrente ha dedotto che la Commissione avrebbe determinato i criteri solo dopo aver conosciuto i nominativi dei candidati, avrebbe introdotto criteri “nuovi” e inaspettati — tra cui l’età del concorsista — discostandosi dal bando, e avrebbe omesso di adottare un voto numerico per ciascun candidato, una griglia di valutazione e una graduatoria, rendendo incomprensibile la scelta del vincitore. Ha inoltre contestato la mancata pubblicazione della delibera sul sito istituzionale e la sede della riunione del Consiglio di Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, ritenendone manifesta infondatezza e prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell’Università e del controinteressato. L’Amministrazione ha dimostrato di aver predeterminato i criteri in una fase antecedente alla ricezione delle domande: la Commissione si era riunita il 3 novembre 2023 per definire i parametri di valutazione, criteri poi pubblicati il 7 novembre 2023 sul sito della Scuola, mentre i nominativi dei candidati sono stati conosciuti solo l’8 novembre 2023.

Quanto alla pretesa violazione della lex specialis, il giudice ha rilevato che il bando, nella prima parte dell’art. 1, si limita aindicare le funzioni didattiche e scientifiche del vincitore, mentre la seconda parte riporta i criteri di qualificazione elaborati dalla Commissione Reclutamento. I criteri asseritamente pretermessi risultano invece richiamati nel verbale della prima riunione e applicati concretamente dalla Commissione. La contestazione relativa al carattere “internazionalistico” dell’attività didattica è stata ritenuta non dirimente, avendo la Commissione ritenuto le attività del ricorrente di carattere prettamente nazionale e riferite a una sola Università.

Il Tribunale ha poi affrontato il profilo dell’assenza di voti numerici. L’art. 18 della legge n. 240/2010 non prevede alcun obbligo di predisporre una griglia di trasposizione dei giudizi in punteggi, né una graduatoria, e tali previsioni non compaiono neppure nel Regolamento per le chiamate della Scuola e nel bando, non censurati sotto questo profilo. Il giudizio discorsivo e analitico comporta anzi una migliore espressione della valutazione, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Il criterio della qualità dei seminari non costituisce elemento non oggettivabile, trovando corrispondenza nell’art. 3 del D.M. n. 344/2011. Analogamente legittimo è il criterio dell’età accademica, che guarda al rapporto tra risultati e scorrere del tempo. Il Collegio ha ribadito che le scelte relative alla predeterminazione dei criteri non sono sindacabili, salvo irragionevolezza o travisamento dei fatti, e che il ricorrente non ha dimostrato né come lo scrutinio dell’aspetto internazionalistico avrebbe potuto giovargli, né la sussistenza di quei presupposti di eccesso di potere idonei a inficiare la valutazione.

Infine, i motivi aggiunti sono stati respinti: quanto alla mancata pubblicazione della delibera, l’Università ha chiarito che essa avviene con cadenza periodica e che il ricorrente non ha dimostrato l’incidenza di tale circostanza sulla legittimità degli atti. Irrilevante è stata ritenuta anche la sede della riunione del Consiglio di Amministrazione, svoltasi in modalità telematica. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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