Incompletezza della verificazione ex art. 66 c.p.a. e proroga dell’incarico (TAR Puglia n. 7 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verificazione disposta dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. non può ritenersi utilmente espletata se il verificatore, pur avendo depositato una relazione, non ha completato l’incarico assegnatogli. In particolare, l’incombente istruttorio deve ritenersi incompleto quando il verificatore non abbia assegnato alle parti un termine congruo per formulare osservazioni e non abbia provveduto, decorso tale termine, al deposito della relazione finale integrata con la menzione delle osservazioni ricevute e delle correlative considerazioni dello stesso verificatore. In tale ipotesi, il tribunale può disporre una proroga del termine per il completamento dell’incarico, sospendendo ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, ha impugnato il decreto ministeriale con cui è stata respinta l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “prolasso mucoemorroidario di grado III° congesto e turbe della defecazione strumentalmente accertati”. A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 461/2001, nonché eccesso di potere per falsità del presupposto e carenza istruttoria, sostenendo che l’infermità costituisse un’evoluzione di altre patologie già riconosciute come dipendenti da causa di servizio.
Il Tribunale, ritenuta la causa non matura per la decisione, ha disposto plurime verificazioni tecniche, tutte rimaste infruttuose a causa delle rinunce o dell’inerzia dei verificatori nominati. Solo in data 17 dicembre 2025, il verificatore da ultimo designato ha depositato la relazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la relazione depositata non è idonea a completare l’incarico istruttorio. Pur avendo il verificatore prodotto un elaborato, questi non ha assolto agli adempimenti prescritti dall’art. 66 cod. proc. amm. e dalle ordinanze istruttorie, non avendo assegnato alle parti un termine per formulare osservazioni né depositato la relazione finale completa delle considerazioni sulle stesse.
La verificazione, nell’economia del giudizio amministrativo, assolve una funzione di ausilio alla decisione che presuppone il pieno rispetto del contraddittorio procedimentale tra le parti. L’omessa assegnazione del termine per osservazioni e la mancata integrazione della relazione con le deduzioni difensive rendono l’accertamento tecnico incompleto e non utilizzabile ai fini della definizione della controversia.
Il Tribunale, pertanto, non ritiene la causa matura per la decisione e dispone una proroga di novanta giorni per il completamento dell’incarico, assegnando al verificatore il termine per assolvere agli adempimenti mancanti e rinviando la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 22 luglio 2026.
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Nota della Redazione
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