Cessazione della materia del contendere nel giudizio sul silenzio della Soprintendenza dopo l’autorizzazione all’alienazione (TAR Puglia n. 565 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta conclusione del procedimento amministrativo, con l’emanazione del provvedimento che definisce l’accertamento dell’interesse culturale e della conseguente autorizzazione all’alienazione del bene ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 42/2004, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere della Soprintendenza. La definizione del procedimento, ancorché successiva alla proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, priva di oggetto la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, atteso che l’interesse fatto valere dal ricorrente risulta integralmente soddisfatto. In tale evenienza il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e con attribuzione delle spese di verificazione, se disposta, a carico delle parti costituite in eguale misura.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare facente parte del complesso “Palazzo Ducale Caracciolo”, aveva notificato alla Soprintendenza competente un’istanza volta a ottenere una pronuncia in ordine alla sussistenza dell’interesse culturale del bene e alla conseguente possibilità di alienarlo. Il silenzio serbato dall’Amministrazione e la successiva comunicazione del Soprintendente di “non doversi procedere” avevano indotto il privato a introdurre un giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto e dell’obbligo di provvedere, instando altresì per la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della memoria con cui la parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, a fronte della sopravvenuta conclusione del procedimento amministrativo. La Soprintendenza, infatti, all’esito degli accertamenti istruttori, aveva emanato il decreto n. 36 del 12 febbraio 2026, recante la dichiarazione di interesse culturale del complesso, e, a seguire, la Commissione preposta aveva rilasciato il decreto n. 40 del 13 febbraio 2026, con cui, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 42/2004, come modificato dal d.lgs. n. 62/2008, era stata autorizzata l’alienazione del bene, con le prescrizioni derivanti dal vincolo apposto.

Il Tribunale ha osservato che alla definizione dell’accertamento e alla rilasciata autorizzazione si era pervenuti all’esito di una complessa attività procedimentale, nel corso della quale, su istanza della parte ricorrente, si era proceduto alla nomina di un commissario ad acta. Al termine dell’iter, come dichiarato dal privato, la controversia era venuta meno, poiché l’interesse sostanziale sotteso alla domanda giudiziale era stato integralmente soddisfatto dall’Amministrazione.

In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte. La natura e la complessità della controversia hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre le spese di verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento, sono state poste a carico delle parti costituite in eguale misura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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