Aree idonee FER e ponderazione impatto paesaggistico in verifica assoggettabilità VIA (TAR Toscana n. 1138 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inquadramento astratto di un’area nel novero delle aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. n. 199/2021 non implica la sicura realizzabilità di un impianto FER in quel luogo. La nozione di area idonea, definita dall’art. 2, lett. ggg), D. Lgs. n. 199/2021 come area a elevato potenziale, impone che tale potenziale sia verificato in concreto nella sede procedimentale. Il parere obbligatorio e non vincolante dell’autorità paesaggistica, previsto dall’art. 22, D. Lgs. n. 199/2021 e dall’art. 11-quater, D. Lgs. n. 190/2024, comporta che la ponderazione degli aspetti paesaggistici debba comunque essere svolta in giudizio. Nel screening di cui all’art. 19, D. Lgs. n. 152/2006, l’individuazione di un effettivo rischio di elevato impatto giustifica l’assoggettamento del progetto alla successiva VIA. Ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA non si applica l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per espressa previsione dell’art. 6, comma 10-bis, D. Lgs. n. 152/2006.
Il Fatto
Una società sviluppa un progetto agrivoltaico di potenza pari a 20 MW in area agricola, qualificata come area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. n. 199/2021, in quanto esterna ai beni tutelati e distante oltre 500 metri da essi. La società presenta istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, rappresentando caratteristiche migliorative rispetto ai criteri delle Linee Guida Agrivoltaico in termini di superficie agricola utile, occupazione di suolo e continuità dell’attività zootecnica.
Nel corso del procedimento, il competente Settore regionale esprime parere negativo sotto il profilo paesaggistico, chiedendo la riduzione e la frammentazione dell’impianto. Ricevuto il parere, il Settore VIA della Regione conclude il procedimento assoggettando il progetto a VIA, condividendo le valutazioni paesaggistiche. La società impugna il decreto davanti al TAR con quattro motivi, incentrati sul rapporto tra aree idonee, parere paesaggistico e screening; la Regione si costituisce chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto impugnato: non si tratta di un diniego di realizzabilità del progetto, ma dell’assoggettamento a VIA, funzionale a verificare in quella sede l’impatto ambientale. La funzione dello screening, richiamando la propria precedente pronuncia e il Cons. Stato n. 5379 del 2020, è quella di sondare la progettualità e di imporre la fase successiva solo quando emerga una significatività della stessa in termini di incidenza negativa.
Sul primo motivo, il TAR esclude che la Regione abbia fatto applicazione di una presunzione di impatto contraria alla normativa nazionale. L’astratta inquadrabilità del luogo tra le aree idonee ex lege non comporta che l’impianto possa sicuramente essere realizzato in quel posto. La definizione di area idonea dell’art. 2, lett. ggg), D. Lgs. n. 199/2021 richiama la nozione di potenziale, che postula una valutazione in concreto in sede procedimentale. A conferma, gli art. 22, D. Lgs. n. 199/2021 e art. 11-quater, D. Lgs. n. 190/2024 prevedono un parere obbligatorio ma non vincolante, il che implica che una ponderazione paesaggistica debba pur essere effettuata.
Sul secondo motivo, il Collegio nega che il Settore VIA abbia considerato vincolante il parere del Settore Tutela: il primo ha ritenuto di condividerlo, e non si versa ancora nella fase di sintesi degli interessi. Il contributo paesaggistico costituisce dunque un apporto valutativo nella verifica del possibile impatto. Il TAR nega poi che siano state obliterate le caratteristiche tecniche del progetto agrivoltaico: è proprio la particolare conformazione dello stesso, con numerose superfici riflettenti e specchianti, ad aver indotto l’Amministrazione a disporre la VIA.
Sul terzo motivo, il Collegio esclude la violazione del principio di precauzione, poiché è stato individuato un effettivo rischio di elevato impatto paesaggistico, che giustifica l’approfondimento nella successiva procedura. Sul quarto motivo, il TAR richiama l’art. 6, comma 10-bis, D. Lgs. n. 152/2006, che esclude l’applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, escludendo la violazione del contraddittorio e del dissenso costruttivo. Il ricorso è respinto; le spese di lite sono compensate tra la società e la Regione.
Nota della Redazione
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