Interessi di mora su componente A3: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 4167 del 05.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’intimazione di pagamento degli interessi moratori calcolati dal GSE sul ritardato versamento della componente tariffaria A3, il petitum sostanziale non investe l’esercizio del potere regolatorio dell’Autorità ma la determinazione del quantum della pretesa creditoria. La posizione dedotta è di diritto soggettivo a salvaguardia della sfera patrimoniale della società distributrice e non è riconducibile alla giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, lett. l), cod. proc. amm., restando devoluta al giudice ordinario. L’impugnazione in via strumentale delle delibere ARERA di approvazione dei testi integrati non muta il criterio di riparto, che va individuato sulla posizione sostanziale azionata.
Il Fatto
La ricorrente è una società di distribuzione dell’energia elettrica che raccoglie dagli utenti finali gli oneri generali di sistema, tra cui la componente A3, e li versa al GSE. A fronte di numerose fatture rimaste inevase, il Gestore ha quantificato il proprio credito e ha emesso una fattura per oltre cinque milioni di euro a titolo di interessi di mora su uno scoperto di capitale di oltre diciassette milioni. La società ha poi impugnato anche la successiva comunicazione della CSEA, che richiedeva interessi moratori per oltre undici milioni di euro.
Il ricorso, dapprima proposto in sede straordinaria e poi trasposto davanti al TAR Lazio, è stato riassunto davanti al TAR Lombardia dopo che il giudice capitolino ha riconosciuto la competenza funzionale di quest’ultimo, in ragione della formale impugnazione di un atto presupposto di ARERA. La società ha dedotto l’illegittimità delle clausole dei testi integrati che fissano il tasso di interesse di mora, per violazione dell’art. 23 Cost., del d.lgs. n. 231/2002 e del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Autorità, ritenendola fondata. L’oggetto del ricorso è costituito dagli atti di intimazione del pagamento degli interessi moratori calcolati dal Gestore in base al saggio fissato dai testi integrati, approvati con le delibere ARERA richiamate, e dalla comunicazione della Cassa.
La qualificazione della situazione giuridica soggettiva si ricava dalle stesse difese del Gestore, che definisce il giudizio come afferente al rapporto credito-debito tra la società distributrice e il GSE. Gli interessi di mora costituiscono la conseguenza negativa del ritardo nel versamento della componente raccolta presso l’utenza, e la loro denominazione deriva dalla mora del debitore.
Da qui la conclusione: benché siano impugnate anche le delibere di approvazione dei testi integrati, gli atti contestati recano esclusivamente l’intimazione al pagamento delle somme conteggiate. La domanda, per come formulata, ha ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo a salvaguardia della sfera patrimoniale della ricorrente.
La posizione dedotta non può dunque essere ricondotta alla giurisdizione esclusiva dell’art. 133, lett. l), cod. proc. amm. e va ascritta all’ordinario criterio di riparto fondato sulla posizione soggettiva, con conseguente attribuzione al giudice ordinario. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Collegio applica l’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.: restano ferme le preclusioni e decadenze intervenute e sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché il processo sia riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Il difetto di giurisdizione preclude l’esame delle ulteriori eccezioni. La definizione in rito e la parziale novità delle questioni giustificano la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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